Con il parere n. 803 del 3 maggio 2022 il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente, seppur con diverse osservazioni, sullo schema di DPR recante la disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione della circolazione dei veicoli fuori uso.
Lo schema in esame trova fondamento nell’art. 5, comma 10, D.Lgs. 209/2003, così come modificato dal D.Lgs. 119/2020, relativo alla raccolta dei veicoli destinati alla demolizione, nonché alla relativa disciplina. Precisamente, il richiamato decimo comma prevede che devono essere annotate sul registro unico telematico dei VFU gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi ai veicoli.
L’adozione delle disposizioni in ordine alla corretta tenuta del registro telematico, che come noto sostituisce il registro di entrata e di uscita dei veicoli, è attribuita ad un apposito decreto del presidente della Repubblica, che a tanto vi provvede col suddetto schema di regolamento.
Questo consta di sei articoli, il primo dedicato alle definizioni; il secondo attinente il registro telematico dei veicoli fuori uso e al certificato di radiazione in formato digitale; il terzo che ha ad oggetto la gestione telematica degli adempimenti relativi alla cessazione della circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA; il quarto relativo alla abilitazione, alla sospensione e alla disabilitazione dei collegamenti telematici; il quinto che reca le disposizioni finali e transitorie; il sesto relativo alla clausola di invarianza finanziaria.
Come anticipato, nonostante il parere favorevole, non sono mancata osservazioni, come quello in ordine alla discontinuità che verrebbe a determinarsi fra l’abrogazione del precedente registro cartaceo, che decorre dall’entrata in vigore dello schema di regolamento, e l’effettivo avvio del registro telematico, previsto dopo diciotto mesi dall’entrata in vigore del regolamento. In tal caso, il Consiglio di Stato raccomanda l’inserimento di una disposizione volta a regolare detto problema, chiarendo che fino all’entrata in vigore del registro telematico dovrebbe prevedersi l’obbligo di tenuta del registro cartaceo.
Un’altra osservazione attiene l’ambito di applicazione del nuovo registro, non individuato con chiarezza. Al riguardo, il Consiglio di Stato prevede che questo debba avere una portata generale, applicabile tanto alle categorie dei veicoli di cui al D.Lgs. 209/2003 quanto ai veicoli di cui al all’art. 231 del Testo Unico ambientale.
Ulteriori osservazioni, tra l’altro, attengono l’assenza di disposizioni regolamentari di coordinamento tra la normativa che ha istituito il documento unico di circolazione e di proprietà e le norme sul registro telematico, nonché la mancanza di una clausola di valutazione, volta a prevedere un preciso monitoraggio del funzionamento di una riforma così rilevante.