Il Comitato nazionale dell’ANGA, con la delibera n. 5 dell’11 ottobre 2023, ha stabilito che nei casi di cessazione dell’incarico di RT per perdita da parte dello stesso del requisito di idoneità, dovuta al mancato superamento con esito positivo della verifica di aggiornamento (art. 13, comma 1, DM 120/2014), l’impresa può proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione per un periodo massimo di 180 giorni consecutivi, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i dell’impresa, fatte salve diverse indicazioni.
Ciò si è reso necessario in quanto lo scorso 16 ottobre scadeva il periodo transitorio (previsto dalla delibera n. 6 del 30 maggio 2017), in forza del quale i responsabili tecnici delle imprese e degli enti iscritti al 16 ottobre 2017 potevano continuare a svolgere la propria attività per un periodo di cinque anni.
Pertanto, l’Albo, a fronte del significativo numero di responsabili tecnici convolti dalla scadenza del regime transitorio ed al fine di assicurare la continuità del servizio di gestione dei rifiuti, ha introdotto una misura di favore, prevedendo un termine massimo più ampio rispetto ai 90 giorni stabiliti dalla delibera n. 1/2020.