Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, rispondendo ad un interpello presentato dalla Provincia di Campobasso, interviene sulla normativa relativa alle attività di recupero di rifiuti; nello specifico, sull’assenza di un limite generale di produzione dei residui da inviare a smaltimento.
Al riguardo, ritiene che una definizione normativa generale sarebbe di difficile previsione, dipendendo da diversi elementi variabili, quali – a titolo esemplificativo – la tipologia dell’impianto, le sue caratteristiche tecniche, la natura dei residui prodotti, il periodo nel quale l’attività opera. Con ciò a dire, che la valutazione deve essere condotto caso per caso, non permettendo la determinazione di limiti generali, definiti ex lege.
Invero, il Ministero sottolinea come l’indicazione dei quantitativi dei rifiuti in uscita è un dato indispensabile inserito già in sede di progetto dell’impianto. Questo, quindi, deve essere posto alla base delle valutazioni effettuate dall’autorità competente al fine del rilascio dell’autorizzazione, dovendole inserire nel provvedimento finale.
Infine, a differenza di quanto prospettato nel quesito, il Dicastero chiarisce come l’assenza di un dato normativo generale sul quantitativo di residui destinati allo smaltimento, non compromette l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo volte a prevenire o reprimere le attività illecite, dovendo fare riferimento alle prescrizioni dell’autorizzazione e a quanto previsto nei piani di monitoraggio.