L’ANAC, con delibera n. 101 del 15 marzo 2023, afferma che “non può essere escluso da una procedura di gara l’operatore economico che, avendo commesso un errore formale in ordine ai costi della manodopera e agli oneri della sicurezza aziendali dichiarati nell’offerta economica presentata, consistente nella indicazione di tali costi su base annuale e non rapportata all’intera durata del contratto, fornisca, nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, chiarimenti e giustificativi idonei a dimostrare che le suddette voci sono state tenute in debita considerazione nell’offerta economia presentata”.
Le conclusioni del Consiglio dell’Autorità interpellata fondano sulla facoltà riconosciuta alla Stazione appaltante, confermata da recente giurisprudenza, di far ricorso ad un soccorso procedimentale (distinto dal soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016), diretto a chiedere e ottenere dagli operatori economici chiarimenti sui contenuti essenziali dell’offerta tecnica ed economica.
In altri termini, nelle ipotesi in cui, come nel caso oggetto di parere, il partecipante si limiti a chiarire che l’importo della manodopera indicato nel modulo dell’offerta economica era riferito ad un solo anno, quindi che al fine della determinazione della stima complessiva risultava sufficiente moltiplicarlo per la durata della concessione, la Stazione appaltante è tenuta a valutare le informazioni fornite in sede di contraddittorio nell’ambito del subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta.