Il Comitato nazionale dell’Albo, a fronte delle richieste poste da alcune Sezioni regionali, è intervenuto in merito alle tempistiche di conclusione del procedimento amministrativo indicati all’art. 22, comma 2, del D.M. n. 120 del 2014. Nello specifico, è stato chiesto se la riduzione dei tempi per la conclusione dell’istruttoria, prevista nei casi di rinnovo dell’iscrizione all’Albo si estenda anche alle tempistiche previste all’articolo 15, comma 10 del D.M. 120/2014 per la presentazione della garanzia finanziaria alla Sezione regionale o provinciale.
Invero, dal decreto citato emerge che “la domanda di rinnovo dell’iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell’iscrizione e i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento sono ridotti”.
Al riguardo, il Comitato nazionale ritiene che il suddetto dimezzamento dei tempi si riferisca esclusivamente alle tempistiche relative alla conclusione del procedimento amministrativo in capo alla pubblica amministrazione, quindi, non si estende alle tempistiche entro le quali il richiedente è tenuto a presentare alla Sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria, qualora prevista.