È scaduto il 25 ottobre scorso il termine per la comunicazione al Ministero del contributo ambientale ex art. 228 TUA, ossia l’ammontare del contributo necessario per adempiere, nell’anno successivo, ai costi di gestione dei pneumatici fuori uso.
Gli importatori e i produttori hanno dovuto provvedere a compilare il prospetto informatico in formato Excel, utilizzando il modello pubblicato dal Ministero.
È tuttavia fatta salva la possibilità, per tali soggetti o le relative associazioni di categoria, di procedere alla successiva rideterminazione dl contributo nell’ anno solare in corso.
I penumatici fuori uso costituiscono un tipo di rifiuto particolare, rispetto al quale si rende necessario predisporre in anticipo le somme necessarie per adempiere alla loro gestione e, in particolare, al loro smaltimento. Trattasi, infatti, di materiali non solo altamente inquinanti, in quanto scarsamente biodegradabili, ma anche molto pericolosi a causa della loro infiammabilità.
Il regolamento, formato da 8 articoli e tre allegati, prevede i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto all’allegato 1 ed individua gli scopi specifici cui è destinato al successivo allegato 2, ivi inserendo, tra l’altro, la realizzazione di recuperi ambientali e sottofondi stradali.
Si segnala, che oltre alle necessarie indicazioni in merito al processo di lavorazione ed ai requisiti di qualità dell’aggregato recuperato, dal provvedimento emergono anche disposizioni volte a regolare la fase del deposito successiva alla produzione.
In ordine all’adeguamento ai suddetti criteri, inoltre, risulta che il produttore (entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, ossia il 4 novembre 2022) deve provvedere all’aggiornamento dell’autorizzazione.
Precisamente, sarà tenuto a presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione di cui all’art. 216 TUA ovvero un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione di cui agli artt. 208 e ss. TUA o dell’AIA. Diversamente, per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le procedure di cui al DM 5 febbraio 1998.
In pendenza degli adeguamenti esposti, i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del regolamento e quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati conformemente alle autorizzazioni in essere.