Come noto, con l’acronimo SOA si intendono gli scarti di origine animale i quali sono espressamente disciplinati a livello comunitario dal Regolamento n. 1069/2009.
Ma tali materiali sono da considerarsi tout court come sottoprodotti o possono essere classificati come rifiuti?
Ebbene, la questione appare di particolare importanza in quanto la classificazione come rifiuti impone necessariamente al produttore/detentore di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalle stringenti norme previste dal Testo Unico Ambientale alla Parte IV. Quali a titolo esemplificativo, la classificazione dei rifiuti, la documentazione di tracciabilità, la verifica delle autorizzazioni dei soggetti terzi cui si conferiscono i rifiuti, ecc.
Sul punto, in realtà vi è costante giurisprudenza che afferma che i sottoprodotti di origine animali restano tali – ovvero sottoprodotti così come inteso ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 152/2006 – solo se rispettano le (quattro) condizioni previste dall’art. 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006.
Dunque, solo in tale suddetta circostanza appare possibile applicare il Regolamento comunitario, diversamente qualora il detentore se ne disfi, abbia l’obbligo o la volontà di disfarsene deve ritenersi applicabile il D. Lgs. n. 152/2006.