Scarti di origine animale (SOA): sottoprodotti o rifiuti? Facciamo il punto

EDITORIALE, 10/09/2021

Come noto, con l’acronimo SOA si intendono gli scarti di origine animale i quali sono espressamente disciplinati a livello comunitario dal Regolamento n. 1069/2009.

Ma tali materiali sono da considerarsi tout court come sottoprodotti o possono essere classificati come rifiuti?

Ebbene, la questione appare di particolare importanza in quanto la classificazione come rifiuti impone necessariamente al produttore/detentore di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalle stringenti norme previste dal Testo Unico Ambientale alla Parte IV. Quali a titolo esemplificativo, la classificazione dei rifiuti, la documentazione di tracciabilità, la verifica delle autorizzazioni dei soggetti terzi cui si conferiscono i rifiuti, ecc.

Sul punto, in realtà vi è costante giurisprudenza che afferma che i sottoprodotti di origine animali restano tali – ovvero sottoprodotti così come inteso ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 152/2006 – solo se rispettano le (quattro) condizioni previste dall’art. 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006.

Dunque, solo in tale suddetta circostanza appare possibile applicare il Regolamento comunitario, diversamente qualora il detentore se ne disfi, abbia l’obbligo o la volontà di disfarsene deve ritenersi applicabile il D. Lgs. n. 152/2006.

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