Semplificazione produzione biogas e biometano, nuovi sottoprodotti ammessi

NEWS, 28/04/2022

Il 28 aprile 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 34/2022, di conversione, con modificazioni, del D.L. 17/2022, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dall’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Tra le modifiche apportate, si registra l’inserimento dell’art. 12-bis, disposizione diretta alla semplificazione dei processi produttivi negli impianti per la produzione di biogas e biometano.
Al riguardo, occorre precisare che per biogas deve intendersi il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di biomassa; diversamente, per biometano è il gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale.
In tal quadro, il recente intervento normativo prevede che i sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell’allegato 1 al decreto del Ministero dello Sviluppo economico 23 giugno 2016, possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e si intendono compresi nella definizione di “residui dell’attività agroalimentare” (art. 3, comma 1, lett. i), del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016.
Tuttavia, occorre che siano rispettate le condizioni per il sottoprodotto di cui all’art. 184-bis D.Lgs. 152/2006, nonché che l’utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetti altresì le diposizioni di cui al titolo IV del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016.



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