L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato il 9 dicembre 2021 la Circolare 4/2021, relativa alla disposizione del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 “Disposizioni in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” e alla precedente circolare n. 3/2021 dello stesso INL.
La circolare fornisce dei chiarimenti rispetto all’applicazione della sospensione dell’attività imprenditoriale da parte del personale ispettivo, in ragione di una violazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, a valle del novellato art. 13 del d.lgs. 81/2008, viene ribadita la necessità di una più intensa cooperazione con le ASL, allo scopo di favorire la nascita di modelli condivisi di vigilanza, ferma restando la competenza dell’INL in materia di lavoro irregolare.
La circolare indica i criteri per i quali l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene in sede ispettiva e quelle che sono le modalità di sospensione in merito agli eventuali inadempimenti riscontrati in relazione al nuovo allegato I del D.lgs. 81/2008.
Inoltre, la Circolare 4/2021 ha focalizzato particolare attenzione anche all’ipotesi in cui viene ravvisata la mancanza del Documento di valutazione dei rischi (DVR).
In riferimento a tale particolare eventualità, la Circolare stabilisce la possibilità di disporre un provvedimento di sospensione solo nell’ipotesi in cui sia constatata la mancata redazione del DVR. Al contrario, nell’ipotesi in cui il predetto documento sia stato redatto ma custodito altrove, il provvedimento di sospensione sarò differito con decorrenza alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo. In tale termine il datore di lavoro potrà esibire il DVR così evitando, de facto, la sospensione.
In tale assetto, solo nell’ipotesi in cui il DVR contenga data cerca antecedente all’emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all’annullamento del provvedimento in precedenza emanato.
Del pari, la Circolare va ad indicare l’adozione del provvedimento di sospensione in relazione alla mancanza della formazione ed addestramento, solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi formazione sia d’addestramento. In tale contesto, nel caso in cui venga riscontrata una violazione in tale ambito, il provvedimento di sospensione potrà essere revocato a seguito della dimostrazione della prenotazione della formazione, non potendo il lavorare, nel concreto, essere adibito alla formazione fintanto che sussisterà la sospensione.
In ultimo, nella circolare dell’INL si ribadisce in conclusione, che per tutte le ipotesi di sospensione elencate, il personale ispettivo provvederà altresì ad adottare i provvedimenti di prescrizione obbligatoria salvo nei casi in cui gli illeciti non siano, in riferimento alla pena prevista, assoggettabili alla predetta procedura.
Del pari, la revoca del provvedimento di sospensione sarà soggetta, salvo quanto previsto nella Circolare, “alla ottemperanza di tutte le prescrizioni impartite in riferimento all'allegato I, alla cui verifica dovrà procedersi con la massima tempestività”.[1]
[1] Cfr. punto 3 della Circolare 4/2021.