In materia di siti di interesse nazionale (SIN), il Legislatore ambientale, così come previsto al comma 9-quater dell’art. 252 TUA, rimanda al Ministero della transizione ecologica (MITE) l’adozione dei modelli delle istanze per l’avvio dei procedimenti di bonifica in detti siti, nonché i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.
Ciò posto, il Dicastero, con decreto del Direttore generale n. 269 del 22 dicembre 2021, ha definito il modello di istanza da compilare per l’approvazione del documento di Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica (Allegato 1) e dei contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare (Allegato 2).
Dall’Allegato 2 emerge che le disposizioni ivi contenute non sono applicabili ad eventuali altre tipologie di valutazione del rischio di tipo igienico-sanitario, eventualmente necessarie nell’ambito del procedimento di bonifica. Inoltre, chiarisce che la documentazione richiesta deve riportare tutte le informazioni necessarie a consentire una eventuale riproduzione delle valutazioni/calcoli da parte degli Enti di controllo anche al fine di verificare la correttezza dei risultati ottenuti in termini di valori delle CSR (stand alone).