Cass. pen., sez. III, sent. del 29 novembre 2023, n. 47690
Gli scarti di origine animale sono sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti, e soggetti esclusivamente al Regolamento CE n. 1069/2009, solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis TUA; diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina generale dei rifiuti.
La Cassazione, quindi, con la decisione n. 47690/2023, ribadisce, anche a fronte della disciplina sovranazionale del 2009, che gli scarti di origine animale, al pari degli altri rifiuti, possono essere considerati sottoprodotti esclusivamente nelle ipotesi in cui soddisfino le condizioni previste dal Testo Unico ambientale.
Pertanto, dichiara infondato il ricorso presentato dal legale rappresentante di una società autorizzata a svolgere l’attività di lavorazione di pelli animali, avverso la sentenza che lo condannava per il reato di gestione dei rifiuti non autorizzata.
In tal quadro, non sono state accolte le doglianze della parte ricorrente, che riteneva la disciplina dei SOA speciale rispetto a quella sui rifiuti, in quanto l’art. 185 TUA li esclude dall’ambito di applicazione, fatta eccezione per quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.