La disciplina sulla gestione dei rifiuti di cui Parte IV del Testo Unico ambientale è pronta a subire un profondo intervento correttivo da parte del legislatore ambientale. Invero, il 16 settembre 2022 è stato approvato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 116/2020.
Tra i profili maggiormente interessati si cita la classificazione dei rifiuti, intervenendo tanto sull’art. 183 quanto sull’art. 184 TUA, specificando il perimetro delle diverse tipologie di rifiuti ivi previsti.
Degne di note, inoltre, le modifiche sul registro di carico e scarico, dove, in ordine ai termini per l’annotazione di cui al terzo comma, si prevede la sostituzione del produttore iniziale con il riferimento generico al produttore dei rifiuti, prevedendo così anche il nuovo produttore.
Modifiche rilevanti anche in ordine al trasporto intermodale, dove si specifica che il termine dei sei giorni per la presa in carico di cui al secondo comma dell’art. 193-bis TUA decorrono dall’inizio dell’attività di deposito, piuttosto che dall’inizio dell’attività di trasporto.
Tra i diversi interventi correttivi e volti a rendere coerenti tutte le disposizioni, occorre tuttavia segnalare che il periodo di conservazione della documentazione tecnica circa il materiale tolto d’opera (art. 230, comma 2, TUA) è fissato in tre anni, allineandolo a quanto previsto per il registro di carico e scarico.