La Cassazione (Cass. Sez. III del 28 ottobre 2019, n. 43710) torna a pronunciarsi sulla natura del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, già previsto dall'art. 260, d.lgs. n. 152/06 e successivamente dall'art. 452 quaterdecies c.p..
Ebbene, ha natura di reato abituale proprio, configurabile nella condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, allestisce una organizzazione di traffico di rifiuti, volta a gestire continuativamente, in modo illegale, ingenti quantitativi di rifiuti. Tale gestione dei rifiuti deve concretizzarsi in una pluralità di operazioni con allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ovvero attività di intermediazione e commercio e tale attività deve essere "abusiva", ossia effettuata o senza le autorizzazioni necessarie.
Nell’area del reato vi sono quindi condotte non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva attività. Di qui il reato si perfeziona con una necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, ossia con pluralità di operazioni condotte in continuità temporale.
Tali operazioni vengono considerate globalmente – specifica la Cassazione: alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge.
Il reato, quindi, è abituale posto che per il suo perfezionamento è necessaria le realizzazione di più comportamenti della stessa specie.