L’organismo di vigilanza (OdV) è un organo previsto appositamente dall’art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, deputato a vigilare sul funzionamento e sulla corretta applicazione del modello organizzativo dell’ente.
Per poter operare in maniera adeguata ed efficacemente, quest’organismo deve essere autonomo ed indipendente.
Nel caso in commento, i giudici del Tribunale di Vicenza il 17 giugno 2021, depositavano le motivazioni della sentenza relativa al crac della Banca Popolare di Vicenza, contestando agli apicali e ai soggetti loro subordinati dell’istituto di credito, la commissione dei reati di aggiotaggio e ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, entrambi reati presupposto dell’illecito di cui all’art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001.
Il punto di maggior rilievo della sentenza, era quello relativo all’operato dell’organismo di vigilanza e dei suoi componenti, giudicato come superficiale e mancante di quei requisiti di autonomia ed indipendenza che lo dovrebbero contraddistinguere.
Tra i principali elementi censurati dai giudici vi era il fatto che i membri dell’OdV, subissero ingerenze e fossero condizionati dagli organi di vertice della banca. La situazione era talmente compromessa, che il piano delle attività di verifica dell’organo di vigilanza, veniva prima vagliato dagli organi direttivi ed amministrativi, con ciò mancando proprio il presupposto dell’indipendenza ad agire dell’organismo di vigilanza.
Anche in merito all’attributo dell’autonomia, l’OdV risultava sfornito di adeguate garanzie, non possedendo quei poteri di iniziativa e controllo, che di norma dovrebbero spettargli e che gli consentono di svolgere in maniera adeguata la propria funzione di vigilanza.
Sotto la lente dei giudici, finiva anche la scarsa attività dell’OdV, che non aveva mai emesso sanzioni e con un esercizio della propria funzione, desumibile dai verbali, che era meramente formale.
In merito alla circostanza per cui secondo il Tribunale di Vicenza, l’unico potere riconosciuto all’OdV era la segnalazione gerarchica ai propri superiori, cioè i soggetti controllati, senza altri poteri di intervento autonomo.
Su questo punto, non è chiaro se con la censura sopracitata, i giudici intendessero sostenere l’ipotesi che l’organismo di vigilanza avesse un potere, da cui derivava l’obbligo di impedire le altrui condotte illecite. Questa interpretazione tuttavia, non sarebbe accettabile, in quanto in capo all’OdV non sussiste alcun obbligo di impedire i fatti illeciti commessi in azienda, obbligo che spetterebbe invece al collegio sindacale, a cui l’organo di vigilanza non può essere equiparato.
In conclusione, il quadro delle mancanze e delle inadempienze dell’OdV risultava chiaro, e quindi i giudici emettevano una sentenza di condanna nei confronti della Banca Popolare di Vicenza.