È stato pubblicato in GU n.1 del 2-1-2017 il “Regolamento recante modalità di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.”
Il regolamento non modifica l’attuale tariffa dello 0,5 per mille già in vigore per le procedure di VIA e di VIA.
Si disciplinano però i contributi economici da porre in carico ai proponenti per la copertura dei costi sostenuti dall’autorità competente per le altre tipologie di procedura, per le quali attualmente non è previsto alcun onere.
Il regolamento entrerà in vigore il 17 gennaio 2017.
A chi si applica? Alle istruttorie avviate dopo la sua entrata in vigore.
Si ha un regime transitorio per le procedure di VIA Legge Obiettivo di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.443, avviate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Le modalità di versamento degli oneri economici sono disciplinate con decreto del Ministero dell'ambiente da adottarsi entro 90 giorni dall'emanazione del regolamento.
Nelle more dell’emanazione del decreto, le ricevute in originale dell'avvenuto pagamento degli oneri economici sono presentate contestualmente all'istanza di avvio delle singole istruttorie, corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale rappresentante della società proponente, attestante quanto versato, completa di eventuale tabella riportante le singole voci di costo, ai sensi delle disposizioni indicate nella circolare del Ministero dell'ambiente prot. DSA/2004/22981 del 18 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, nonché sul sito internet del Ministero dell'ambiente.
DECRETO 25 ottobre 2016, n. 245