Per alcune tipologie di beni, l’acquisizione della qualifica di rifiuto è di immediata comprensibilità, si pensi ad una bottiglietta di plastica svuotata e gettata nel cestino.
Non altrettanto immediata appare invece l’individuazione del momento genetico del rifiuto nelle ipotesi in cui il bene sia un veicolo.
Basti pensare alle ipotesi di un veicolo consegnato al concessionario per essere rottamato.
In quale momento il bene diventerà rifiuto?
La domanda, affatto banale, ha come diretta conseguenza un altro interrogativo: quando si deve gestire il veicolo come rifiuto? Ma soprattutto, quando sarò esposto al rischio sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del Testo Unico ambientale.
Al riguardo, il D.Lgs. 209/2003 prevede che nelle ipotesi in cui un veicolo viene affidato ad un concessionario per la successiva rottamazione, deve considerarsi veicolo fuori uso, ossia rifiuto, al momento della consegna.
A fronte della previsione normativa, la questione è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, chiamate ad interrogarsi e pronunciarsi su tesi che individuavano il momento genetico del rifiuto nell’intenzione del detentore di disfarsene, così anticipando la gestione ad un momento precedente la consegna al concessionario, e tesi per cui rilevava il momento successivo della consegna al concessionario, ossia a seguito di una valutazione compiuta dal concessionario.
Sul tema si era già pronunciata autorevole dottrina che individuava il luogo ed il momento di produzione del rifiuto alla consegna dei veicoli al concessionario, basando tale costruzione sia sul dato letterale della norma sia sulla facoltà riconosciuta al concessionario di gestire i veicoli ricevuti attraverso il deposito temporaneo.
Ne consegue, che il concessionario è tenuto al rispetto della normativa sul deposito temporaneo, nonché sulla tracciabilità dei rifiuti, dovendo provvedere alla corretta compilazione del registro di cario e scarico e organizzare i trasporti dei veicoli con soggetti autorizzati e mediante formulario.
Di recente la Cassazione si è pronunciata al riguardo, ribadendo ancora una volta la bontà della suesposta ricostruzione dottrinale. Nel caso di specie la Corte adita è stata chiamata a pronunciarsi proprio sulla corretta individuazione del momento genetico dei veicoli fuori uso, ricollegandolo a una successiva valutazione del concessionario, così da non dover immediatamente annotare le autovetture sul registro di carico e scarico.
Nel respingere i motivi di ricorso proposti, la Cassazione afferma che “la qualifica di un bene come rifiuto non è rimessa alla disponibilità del concessionario ma è disposta dalla legge ed è conseguente alla destinazione impressa dal proprietario del veicolo che del mezzo intende disfarsene consegnandolo alla concessionaria”.