È stata pubblicata in GU Ue la Direttiva 2019/1937 del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. Si tratta del cosiddetto whistleblowing.
Whistleblower – “colui che soffia nel fischietto” - è, infatti, quel soggetto che viene a conoscenza e denuncia fatti possono cagionare danno all’ente pubblico o privato in cui lavora.
In Europa la protezione garantita agli informatori nell’Unione non era uniforme tra gli Stati membri nè armonizzata tra i vari settori. Di qui una serie di problemi per le violazioni del diritto dell’Unione aventi una dimensione transfrontaliera comunicate dagli informatori.
La direttiva, pertanto, prevede norme minime comuni atte a garantire una protezione efficace degli informatori. Gli Stati membri potrebbero decidere di estendere l’applicazione delle disposizioni nazionali ad altri settori al fine di garantire un quadro completo e coerente di protezione degli informatori a livello nazionale.
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva dovranno essere attuate entro il 17 dicembre 2021.
Per lo specifico settore dell’ambiente, nel considerando 10 si afferma che la raccolta di prove, la prevenzione, l’accertamento e il contrasto dei reati ambientali e dei comportamenti illeciti rimangono aspetti problematici e devono essere rafforzate le azioni a tal riguardo, come riconosciuto nella comunicazione della Commissione, del 18 gennaio 2018, dal titolo «Azioni dell’UE volte a migliorare la conformità e la governance ambientali».
Si ricorda che in Italia la disciplina del c.d. whistleblowing è contenuta nella L. 179/2017.