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Spetta al sindaco e non ai dirigenti comunali, la competenza ad adottare ordinanze per il contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore, compresa l’inibitoria totale o parziale di determinate attività.
Cosi ha deciso il Tribunale Amministrativo Regionale piemontese con sentenza del 6 ottobre 2020, n. 589.
Ebbene, la vicenda tra origine da una ordinanza del responsabile del servizio tecnico comunale, emessa ai sensi dell’art. 50, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, con la quale si imponeva “il divieto, in orario notturno, di attività di arrivo/stazionamento/manovra/partenza degli automezzi all’interno di un’area delimitata … fino alla realizzazione degli interventi di mitigazione delle emissioni sonore che si propagano dal lato sud della ditta verso l’ambiente circostante”.
L’ordinanza in questione veniva, dunque, impugnata dinnanzi al TAR sulla base della violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, della Legge n. 447/1995 e dell’art. 50 del Dl.gs. n. 267/2000.
Infatti, in prima battuta si osservava come l’art. 9 della Legge n. 447/1995 preveda che “Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell’ambiente e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività”.
D’altro canto l’art. 50, comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000, espressamente richiamato nell’ordinanza impugnata, recita “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.
Ebbene, la norma contenuta nell’art. 9 della Legge n. 447/1995 e quella contenuta nell’art. 50, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 sono accomunate dal fatto di richiamare necessità legate alla salute, tanto da accostare la fattispecie di cui all’art. 9 della Legge n. 447/1995 alla categoria generale delle ordinanze contingibili urgenti di cui all’art. 50, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000.
Infatti, si tratta di un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dal D.Lgs. n. 267/2000, agli articoli 50 e 54, e che, pertanto, deve essere esercitato dal Sindaco stesso, con esclusione della competenza dei dirigenti, cui spetta invece l’adozione di tutti gli atti di gestione del Comune, ai sensi dell’art. 107 del medesimo Testo Unico.
In più, il contenuto dell’ordinanza impugnata risulta aderente a quanto previsto dall’art. 9 della Legge n. 447/1995 che, in caso di superamento dei limiti, dunque di accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico e, quindi di un problema legato alla salute, consente al Sindaco di adottare un’ordinanza con la quale può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività.
Pertanto risulta pacifico che al Sindaco compete il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi degli articoli 50 e 54 del Testo unico enti locali, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica ovvero di gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; mentre ai funzionari spetta il potere di ordinanza “ordinario”, afferente cioè la gestione amministrativa, nel cui ambito ricadono i provvedimenti tipizzati atti a fronteggiare le esigenze prevedibili ed ordinarie e costituiscono l’elemento “normale” rimesso dalla legge ai poteri pubblici per gestire usualmente le materie a questi rimesse.