A quali classi di pneumatici si applica il nuovo regolamento Ue 740/2020?

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Il regolamento Ue n.740 del 25 maggio 2020 sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009.

Al fine di conseguire la riduzione delle emissioni di CO2 del trasporto su strada, è opportuno che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, forniscano incentivi per l’innovazione per quanto riguarda pneumatici di classe C1, pneumatici di classe C2 e pneumatici di classe C3 sicuri e atti a ridurre il consumo di carburante.

Come si dice nel nono considerando del regolamento in parola, il miglioramento dell’etichettatura dei pneumatici permetterà ai consumatori di ottenere informazioni più pertinenti e più comparabili sul consumo di carburante, la sicurezza e il rumore, e di adottare, al momento dell’acquisto di pneumatici, decisioni efficienti in termini di costi e rispettose dell’ambiente.

Il  regolamento si applica, quindi, ai pneumatici di classe C1, ai pneumatici di classe C2 e ai pneumatici di classe C3 che vengono immessi sul mercato.

Sono, invece, al di fuori del campo di applicazione:

a) pneumatici fuoristrada professionali;

b) pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta anteriormente al 1o ottobre 1990;

c) pneumatici di scorta a uso temporaneo di tipo T;

d) pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h;

e) pneumatici il cui diametro nominale del cerchio non superi 254 mm oppure sia pari o superiore a 635 mm;

f) pneumatici muniti di dispositivi supplementari volti a migliorare le caratteristiche di trazione, quali i pneumatici chiodati;

g) pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche;

h) pneumatici di seconda mano, a meno che tali pneumatici non siano importati da un paese terzo. 

Ai sensi dell’art. 4 del regolamento, i fornitori garantiscono che i pneumatici di classe C1, i pneumatici di classe C2 e i pneumatici di classe C3 che vengono immessi sul mercato siano corredati a titolo gratuito:

per ciascun singolo pneumatico, di un’etichetta dei pneumatici, in forma di autoadesivo, che è conforme ai requisiti di cui all’allegato II, che riporta le informazioni e la categoria di ciascuno dei parametri di cui all’allegato I, e una scheda informativa del prodotto; oppure

per ciascun lotto di uno o più pneumatici identici, in forma cartacea, di un’etichetta dei pneumatici, che è conforme ai requisiti di cui all’allegato II, che riporta le informazioni e la categoria di ciascuno dei parametri di cui all’allegato I, e una scheda informativa del prodotto.

Si prevedono anche disposizioni per le vendite a distanza o su internet. Per i pneumatici venduti od offerti in vendita mediante vendita a distanza, i fornitori garantiscono che l’etichetta dei pneumatici sia esposta vicino all’indicazione del prezzo e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile, anche in forma cartacea su richiesta dell’utente finale. Le dimensioni dell’etichetta dei pneumatici sono tali da renderla chiaramente visibile e leggibile e sono proporzionate alle dimensioni indicate al punto 2.1 dell’allegato II.

Quanto agli pneumatici venduti od offerti in vendita su internet, i fornitori possono rendere l’etichetta dei pneumatici per un tipo specifico di pneumatico disponibile in una visualizzazione annidata.

In conclusione, il regolamento Ue n.740 del 25 maggio 2020 si applica ai pneumatici di classe C1, ai pneumatici di classe C2 e ai pneumatici di classe C3 che vengono immessi sul mercato.

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