A quali condizioni è possibile la proroga del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo?

Contenuto

Per le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni – che soddisfano tutti i criteri previsti dall’art. 41 del DPR 13 giugno 2017 n. 120 - viene prevista la necessaria redazione di un Piano di Utilizzo, affinché le si voglia gestire come sottoprodotto.

Nello specifico, detto Piano consiste in un’autocertificazione2 con la quale il legale rappresentante dell’impresa - o la persona fisica proponente l’opera - attesta la sussistenza delle seguenti condizioni3:

1. le terre e rocce sono generate durante la realizzazione di un’opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;

2. il loro (ri)utilizzo si realizza:

i. nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;

ii. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

3. le terre e rocce sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

4. le terre e rocce soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti per le modalità di utilizzo specifico cui sono destinate.

Il Piano di utilizzo deve altresì contenere la sua durata temporale. Tale indicazione risulta di fondamentale importanza in quanto, allo scadere di detto termine, le terre e rocce tornano ad essere rifiuti4, con conseguente obbligo di gestirle conformemente alla Parte IV del Testo Unico Ambientale.

Tuttavia è lo stesso DPR5 a prevedere delle ipotesi al ricorrere delle quali  è possibile ottenere una proroga del Piano di Utilizzo, con la conseguenza che – per la durata di detta proroga – le terre e rocce potranno ancora essere considerate, e quindi gestite, come sottoprodotti.

Ci si riferisce, in particolare, a tutte quelle circostanze qualificabili come sopravvenute, impreviste o imprevedibili ovvero ai casi in cui è la stessa Autorità competente a concederle, in ragione dell’entità o della complessità delle opere da realizzare.

La proroga però può essere concessa una sola volta e per la durata massima di due anni.

La stessa inoltre richiede una specifica comunicazione da trasmettersi – prima dello scadere del termine – in via telematica, all’Autorità competente ed all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

La comunicazione deve infine necessariamente contenere l’indicazione del nuovo termine e delle motivazioni a giustificazione della proroga richiesta.

In conclusione, l’Azienda  o la persona fisica proponente l’opera – per circostanze sopravvenute, impreviste, imprevedibili o riconosciute dall’Autorità come necessarie, data  l’entità/complessità dei lavori  - potrà richiedere una proroga del termine del Piano di Utilizzo, per una sola volta e per un periodo non superiore ai due anni.


1 Cfr. art. 4 (Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti) DPR 13 giugno 2017 n. 120.

2 Autocertificazione redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3 Cfr. art. 9 (Piano di utilizzo) DPR 13 giugno 2017 n. 120.

4 Cfr. art. 14 (Efficacia del Piano di utilizzo) DPR 13 giugno 2017 n. 120.

5 Cfr. art. 16 (Proroga del piano di utilizzo e accertamenti sul piano di utilizzo aggiornato o prorogato) DPR 13 giugno 2017 n. 120.

Contatta il nostro servizio clienti ed ottieni in tempi brevi tutte le informazioni necessarie nonché preventivi gratuiti.
Ambiente Legale dalla parte delle aziende.
RICHIEDI INFORMAZIONI