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La pratica della fertirrigazione si pone in deroga alla normativa sui rifiuti, rispetto alla quale è autonoma ed indipendente presuppone l’effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze, la quale implica che essa sia di una qualche utilità per l’attività agronomica e lo stato, le condizioni e le modalità di utilizzazione delle sostanze compatibili con tale pratica, con la conseguenza che, in difetto, essa resta sottoposta alla disciplina generale sui rifiuti1.
Pertanto, deve trattarsi di un’attività la cui finalità sia effettivamente il recupero dette sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti e non può risolversi nel mero smaltimento delle deiezioni animali.
Da ciò consegue la necessità che, in primo luogo, vi sia l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, la quantità e qualità degli effluenti sia adeguata al tipo di coltivazione, i tempi e le modalità di distribuzione siano compatibili ai fabbisogni delle colture e, in secondo luogo, che siano assenti dati fattuali sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta, effettuato a fine ciclo vegetativo, oppure senza tener conto delle capacità di assorbimento del terreno con conseguente ristagno.
La giurisprudenza di Cassazione2 si pronuncia in un recentissimo arresto sulla pratica della fertirrigazione, idonea a sottrarre il deposito delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti.
Ebbene, si specifica e ribadisce con chiarezza che per poter godere della deroga occorre la sussistenza di alcuni elementi:
• l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento;
• l’adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture;
• l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione (ad esempio lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo.
Per di più, si ricorda che l’onere della prova, trattandosi di deroga dalla disciplina ordinaria e dalle correlate ipotesi di reato, in quanto integranti un’eccezione alla regola, devono essere dimostrate dalla parte che vi abbia interesse.
Nel caso di specie erano presenti presso un’azienda agricola tre metri cubi di letame (intesi come effluenti zootecnici di allevamento costituiti da escrementi di animali) posizionati direttamente sul terreno nudo, senza alcuna impermeabilizzazione onde evitare la dispersione degli effluenti liquidi nell’ambiente circostante. Il Tribunale sosteneva che fossero materiali fecali provenienti da attività agricola, non riutilizzati nella medesima attività bensì lasciati stazionare sul terreno senza altra utilizzazione. Tale situazione era già lontana dallo svolgimento di un’attività di utilizzazione agronomica o di fertirrigazione, ma per di più la prova dell’esistenza delle circostanze e presupposti idonei a sottrare le deiezioni animali al regime penale sui rifiuti incombe sulla parte interessata, in quanto eccezione al regime ordinario disciplinante la gestione del rifiuti. Ebbene nel caso di specie non era stata fornita prova chiara sull’utilizzazione agronomica.
In conclusione si può godere della deroga alla disciplina dei rifiuti e praticare la fertirrigazione alle condizioni suesposte e a condizione che ne venga fornita la prova da parte di chi ne ha interesse, trattandosi di deroga alla disciplina ordinaria.