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Il Tema è stato affrontato dalla giurisprudenza di legittimità nella recente Sentenza del 21 giugno 2019, n.27692.
In particolare nel caso di specie, rispetto all’imputazione del ricorrente, sia nelle sentenze di primo e secondo grado che nel ricorso, si fa riferimento al reato di cui all’art. 256 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 152/2006 relativo alla gestione illecita dei rifiuti ed al reato di cui all’art. 256 comma 2 relativo all’abbandono dei rifiuti, mentre la condotta criminosa posta in essere dall’imputato viene ricondotta alla fattispecie di discarica abusiva di cui all’art. 256 comma 3 del medesimo decreto, rilevando ciò un errore nei riferimenti normativi utilizzati per la qualificazione del reato.
Ebbene i giudici della Corte di Cassazione, rinvenendo tale confusione rispetto ai reati di abbandono dei rifiuti, gestione illecita dei rifiuti e discarica abusiva, ha colto al balzo l’occasione per chiarire di nuovo la differenza fra le diverse fattispecie criminose.
Gli Ermellini, partendo dalla disamina delle differenze fra la discarica abusiva e l’abbandono dei rifiuti, infatti, hanno sottolineato che ciò che sostanzialmente li differenzia è l’occasionalità dell’abbandono.
Tale caratteristica, invero, secondo il ragionamento della Suprema Corte, si desume dalla presenza di elementi indicativi quali:
- le modalità della condotta (ad es. la sua estemporaneità o il mero collocamento dei rifiuti in un determinato luogo in assenza di attività prodromiche o successive al conferimento);
- la quantità di rifiuti abbandonata;
- l’unicità della condotta di abbandono.
Al contrario, spiega la corte “la discarica richiede una condotta abituale, come nel caso di plurimi conferimenti, ovvero un’unica azione ma strutturata, anche se in modo grossolano e chiaramente finalizzata alla definitiva collocazione dei rifiuti in loco”.
La Corte, infine, continua disaminando anche la differenza fra discarica abusiva e gestione illecita dei rifiuti di cui all’art. 256 comma 2 del TUA affermando che, tale seconda ipotesi, sebbene preveda delle attività che possono essere correlate alla discarica abusiva, come il trasporto e lo smaltimento, se ne discosta totalmente.
A tal proposito, infatti, la Sentenza prosegue esplicitando che: “il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. z), definisce lo smaltimento” qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia”, specificando che l’Allegato B alla parte IV del decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.
Nell’elenco sono indicate operazioni di smaltimento, quali quelle di cui alle lettere D1 “Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)” e D5 “Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente)” che, tuttavia, presuppongono la preesistenza della discarica.
Il trasporto, invece, riguarda la movimentazione del rifiuto dal luogo di produzione a quello della successiva destinazione”.
Posto quanto sopra, quindi, l’abbandono è caratterizzato dall’elemento della occasionalità rispetto alla abitualità della condotta prevista per la discarica, l’illecita gestione inevece può riguardare, in determinati casi, condotte prodromiche al conferimento di un rifiuto in discarica, ma se ne differenzia perché la realizzazione o gestione di una discarica in assenza di autorizzazione presuppongono la predisposizione di un’area adibita a tale scopo o l’apprestamento di una organizzazione, ancorchè rudimentale, diretta al funzionamento della discarica.