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Come noto, le imprese che intendono iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali devono possedere determinati requisiti ai fini dell’iscrizione, distinguibili in requisito di onorabilità, requisiti di idoneità tecnica e requisiti di idoneità finanziaria.
In particolare, e per ciò che in tal sede rileva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 (Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria), comma 1 lett. b) del DM 120/20141 “I requisiti di idoneità tecnica consistono:
b) nella disponibilità dell’attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d’opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l’impresa o l’ente dispone;”.
Dunque, ai fini dell’iscrizione all’Albo è necessario che l’impresa disponga dei mezzi d’opera (per lo più mezzi di trasporto) idonei all’attività rilevante ai fini dell’iscrizione. Da tale requisito deriva inoltre l’obbligo, per l’impresa di richiedente, di disporre di tali veicoli sulla base di idonei titoli di proprietà, quali proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio e leasing nonché, a determinate condizioni, locazione e comodato senza conducente (c.d. disponibilità temporanea).
Ebbene, come comportarsi qualora il contratto di comodato o locazione senza conducente per un determinato mezzo d’opera, la cui portata utile risulti necessaria ai fini del requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione all’albo, abbia una durata inferiore rispetto al tempo di iscrizione? A tale domanda risponde la recente Circolare del Comitato Nazionale n. 8 del 24 luglio 2019 la quale osserva testualmente che, in tal caso, “le Sezioni regionali sono tenute a deliberare l’iscrizione o la variazione dell’iscrizione, formalizzando il relativo provvedimento con l’indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli. Successivamente all’iscrizione, qualora venga a mancare il requisito della prevista dotazione minima dei veicoli, le Sezioni regionali, previa contestazione degli addebiti all’iscritto, nelle modalità previste dall’art. 21 del DM 120/2014, applicano la sanzione di cui all’art. 20, comma 1, lettera b), dello stesso DM. […] le Sezioni regionali sono tenute, in ogni caso, a riportare sui provvedimenti di iscrizione o di variazione, l’indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli”.
A tal fine, la Circolare del Comitato Nazionale n. 7 del 24 luglio 2019 precisa che in ordine a tale tipologia di veicoli (tenuti dunque in disponibilità temporanea) il trentesimo e il decimo giorno antecedente il termine finale di disponibilità temporanea dello stesso, la Sezione regionale, a mezzo pec, ricorda all’impresa che, qualora intenda continuare ad utilizzare il veicolo lo stesso, è tenuta ad inviare apposita comunicazione, entro 5 gg lavorativi precedenti la data di scadenza de titolo di disponibilità del veicolo, comunicando la nuova data di fine disponibilità. Alla comunicazione di cui sopra, dovrà dunque seguire l’invio, da parte dell’impresa, del nuovo titolo di disponibilità e una dichiarazione sostitutiva con cui si attesta che il veicolo continua ad essere in regola con la vigente normativa in materia di autotrasporto di cose ed è tecnicamente idoneo al trasporto dei rifiuti già autorizzati. Ricevuta tale comunicazione le Sezioni, accertata la regolarità della stessa, aggiornano la data di scadenza del titolo e successivamente, alla prima seduta utile, adottano il relativo provvedimento. Qualora l’impresa non ottemperi a quanto sopra, il veicolo è cancellato dall’Albo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del titolo di disponibilità.