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Al riguardo è opportuno chiarire che, benché il D. Lgs. 116/2020 non abbia previsto disposizioni diretta ad incidere in materia di bonifiche, interventi sul tema sono stati previsti dal legislatore nazionale con il DL n. 76 del 16 luglio 2020, ossia il cd. decreto semplificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
Detto intervento normativo risponde a differenti esigenze, compresa la necessità di adottare misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Non sorprende, quindi, la numerosa presenza di novità in campo ambientale, tra le quali si citano le disposizioni in merito alla raccolta e al trasporto dei materiali metallici, le modifiche in ordine al procedimento di VIA e, appunto, in ordine alle bonifiche.
Precisamente, il legislatore interviene, ai sensi dell’art. 52, sulle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica e, in virtù dell’art. 53, sulle procedure nei siti di interesse nazionale.
In ordine al primo profilo, viene inserito l’art. 242-ter (interventi e opere nei siti oggetto di bonifica) al Testo Unico ambientale. Al primo comma, il legislatore fornisce un elenco di interventi che possono essere realizzati in detti siti.
Pertanto, “possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni normative, nonché opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l’istallazione comporti una riduzione degli impianti ambientali rispetto all’assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 7-bis (…)”.
Ne consegue, che è necessario che l’intervento che si intende realizzare sia ricompreso nel riportato elenco, il quale non solo appare ampio ma, inoltre, comprende operazioni generiche, si pensi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Posta così la prima condizione, le successive sono previste dal medesimo comma. Precisamente:
• le opere devono essere realizzate con tecniche e modalità che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica;
• non devono determinare, inoltre, rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del D. Lgs. 81/20081 .
Ciò posto, la verifica della conformità di quanto esposto spetta all’autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del Testo Unico ambientale, nell’ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.
In conclusione, è possibile realizzare interventi e opere nei siti oggetto di bonifica a condizione che siano espressamente previste nell’elenco di cui all’art. 242-ter, comma 1, TUA. È necessario, inoltre, che non sia pregiudicata l’esecuzione ed il completamento della bonifica e che non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area.