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Dall’esame della dichiarazione di utilizzo ex art. 21 – che, in riferimento ai cantieri di piccole dimensioni, deve essere inviata dal produttore – emerge che non vi è una specifica sezione dedicata all’indicazione delle risultanze della caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo. Sembrerebbe, dunque, che la procedura prevista per tali cantieri non richieda l’effettuazione di specifiche indagine analitiche sui campioni del materiale da escavare.
Purtuttavia, pur se non espressamente prevista nel modello relativo alla dichiarazione di utilizzo, ad avviso dello scrivente la caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo deve necessariamente essere eseguita anche in tale ipotesi.
Ed, invero:
l’art. 4 co. 2 del D.P.R. 120/2017 – inserito nel Capo I, contenente disposizioni comuni a tutti i cantieri - prevede che “[…] le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:
[…]
d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).
[....]”;
l’art. 20 co. 1 del D.P.R. 120/2017 – disposizione riferita alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni – prevede espressamente che “Le disposizioni del presente Capo (ndr: che, appunto, disciplinano la gestione delle TRS come sottoprodotti) si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni […] se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all’articolo 4, il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale”.
Ebbene, è evidente che il mancato superamento dei valori delle CSC di cui alle colonne A e B, Tabella 1, dell’Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del TUA può essere dimostrato esclusivamente attraverso l’effettuazione di specifici campionamenti ed analisi preventive del materiale da escavare.
Pertanto, è evidente che anche nel caso di cantieri di piccole dimensioni, l’effettuazione di specifiche indagini analitiche (attraverso cui dimostrare il mancato superamento delle CSC) è necessaria e, soprattutto, preventiva rispetto all’effettuazione dello scavo (va eseguita in fase progettuale e “prima dell’inizio dello scavo”) per poter qualificare e gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.
Ciò posto, deve evidenziarsi che, in assenza di specifiche indicazioni in tal senso, si ritiene che le risultanze della caratterizzazione ambientale di cui sopra devono necessariamente essere precostituite rispetto alla dichiarazione di utilizzo ex art. 21 cit.
Invero, solo in questo modo per il produttore sarà possibile attestare la ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 4 ed avere gli elementi a supporto per sostenere i controlli degli enti competenti (Comune del luogo di produzione e ARPA).
In conclusione, ai sensi del nuovo DPR 120/2017 sussiste, di fatto, un obbligo di analisi - volto ad attestare il profilo di qualità ambientale delle terre e rocce – anche per i cantieri di piccole dimensioni, le quali devono necessariamente essere precostituite rispetto alla dichiarazione di utilizzo ex art. 21 cit.