Best Available Techniques (BAT): che cosa sono nello specifico?

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Come noto agli addetti del settore ambientale, in particolare nell’ambito dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), l’art. 29 bis1  del D. Lgs. n. 152/2006 sancisce la necessità di ricorrere all’applicazione delle BAT – Best Available Techniques per il rilascio della stessa.

Ed invero, “chi svolge attività inquinanti è obbligato ad adottare le migliori tecniche disponibili, anche se non recepite in una norma di legge”2 .

Ebbene, la portata di tali tecniche è contenuta nell’art. 53 co. 1 lett. 1 ter) del D. Lgs. n. 152/2006 che le definisce come “la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso”.

Si tratta, dunque, di soluzioni in ambito tecnico, impiantistico, gestionale e di controllo che interessano le diverse fasi di progetto, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura di un impianto.

Nello specifico si intende per:

i. tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;

ii. disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell’ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;

iii. migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.

Il fine dell’adozione di tali tecniche, per così dire evolute, è volto ad evitare o comunque a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua, nel suolo, oltre alla produzione di rifiuti.

Nel merito, per determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all’allegato XI4 del D.Lgs. n. 152/2006. Segnatamente:

1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.

2. Impiego di sostanze meno pericolose.

3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.

4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale.

5. Progressi in campo tecnico e evoluzione, delle conoscenze in campo scientifico.

6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.

7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti.

8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile.

9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l’acqua usata nel processo e efficienza energetica.

10. Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l’impatto globale sull’ambiente delle emissioni e dei rischi.

11. Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l’ambiente.

12. Indicazioni dei documenti di riferimento sulle BAT (BREF5) già pubblicati, informazioni diffuse ai sensi dell’articolo 29-tedecies, comma 4, nonché altre informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, o da organizzazioni internazionali pubbliche6.

In conclusione, con le BAT si individua la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto intese ad ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.


1 Art. 29 bis (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili) del D. Lgs. n. 152/2006.

2 T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I Sent., 06/05/2015, n. 630.

3 Art. 5 (Definizioni) del D. Lgs. n. 152/2006.

4 Allegati alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 “Allegato XI - Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all’art. 5, comma 1, lettera 1-ter), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un’azione e del principio di precauzione e prevenzione”.

5 Nello specifico, molte informazioni sulle BAT sono riportate in documenti - specifici per materie di interesse - aggiornati dalla Commissione Europea c.d. Brefs (BAT Reference documents).

6 Disponibili sul sito: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/re

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