Che cosa deve intendersi per “gestione” dei rifiuti?

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Nel linguaggio comune si suole parlare di gestione di rifiuti senza una precisa cognizione dell’ampiezza che tale definizione racchiude. 

Ed invero, l’art. 1831, comma 1, lett. n) d.lgs. 152/06 definisce la “gestione” come:

- la raccolta

- il trasporto

- il recupero

- lo smaltimento dei rifiuti,

compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.

Diversamente, ai sensi del medesimo articolo, non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di:

- prelievo

- raggruppamento

- cernita

- deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi lì hanno depositati.

Da ciò, emerge come il legislatore abbia con chiarezza delimitato l’ambito di operatività della gestione di rifiuti ricomprendendovi tutte quelle operazioni - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento - specificatamente indicate dal legislatore, le quali, a loro volta, individuano delle attività descritte e caratterizzate nell’art. 183, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006.

Così a titolo semplificativo per raccolta si intende: “il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta … omissis… ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento”; con smaltimento si indica “qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento”.

Pertanto, per gestione dei rifiuti si suole intendere tute quelle procedure e metodologie volte a gestire l’intero processo dei rifiuti, dalla produzione fino alla loro destinazione finale attraverso la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento al fine di ridurre gli impatti negativi che i rifiuti - nell’ambito di tutte le suddette operazioni - possano avere sull’ambiente.

Ed invero, sul punto con recente sentenza la Cassazione2 ha stabilito che la definizione di “gestione” fornita dal legislatore al suddetto art. 183 è una definizione ampia, “che sostanzialmente comprende ogni fase del ciclo dei rifiuti, dal momento della loro produzione alla loro definitiva eliminazione, attraverso l’indicazione delle operazioni che la caratterizzano”.

Tale definizione, proseguono i giudici della Suprema Corte, va, dunque, “letta considerando l’insieme delle disposizioni riguardanti la disciplina dei rifiuti e le modalità di svolgimento delle varie operazioni, senza possibilità di scindere e considerare separatamente le singole attività al fine di sottrarle all’applicazione della normativa di settore”.

In altre parole, i giudici hanno ritenuto nel caso di specie che le singole inadempienze dagli stessi contestate non venissero qualificate come mere irregolarità, ma riferibili all’insieme delle attività così come previste e contenute nella definizione dell’art. 183, lett. n) d.lgs. 152/06.

In conclusione, poiché la definizione di gestione dei rifiuti è di ampio respiro in quanto comprendente plurime attività – raccolta, trasporto, recupero, smaltimento - esperibili all’interno dell’intero ciclo di gestione va, dunque, letta considerando l’insieme delle disposizioni riguardanti la disciplina dei rifiuti e le modalità di svolgimento delle varie operazioni nel complesso.


1 Art. 183 (Definizioni) del D. Lgs. n. 152/2006.

2 Cass. Pen. Sez. III n. 50143 del 7 novembre 2018.

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