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La domanda può sembrare banale, tuttavia, l’Amministratore di una azienda che omette di controllare le autorizzazioni dei trasportatori, seppur autorizzato a sua volta alla gestione di rifiuti, può incorrere in una responsabilità penale.
Lo ha confermato la Corte di Cassazione in una importante sentenza sul punto e nello specifico nella pronuncia del 14 febbraio 2020, n. 5912, in cui si è nuovamente espressa sul principio della responsabilità estesa nella gestione dei rifiuti, per cui tutti i soggetti che sono coinvolti nelle diverse fasi della stessa (dalla produzione, al trasporto allo smaltimento etc.) sono responsabili.
Nel caso specifico, l’Amministratore di una azienda è stato condannato, nel giudizio di merito, per il reato di cui all’art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) comma 1 lett. a) del TUA per aver accettato dei rifiuti da una società non autorizzata al trasporto in quanto non regolarmente iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
L’imputato, pertanto, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo la violazione di legge in relazione all’art. 256 comma 1 del TUA in quanto, secondo la tesi difensiva, la condotta in esame non rientrerebbe nelle previsioni della norma in commento che punisce “solo chi effettua abusivamente attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, ma non coloro i quali - come il ricorrente, titolare di regolare autorizzazione alla gestione di rifiuti non pericolosi - si sia limitato a “ritirare” rifiuti da una società non regolarmente iscritta all’Albo”.
La difesa prospettata dal ricorrente, tuttavia, non ha convinto la Suprema Corte che nel ritenere infondato il ricorso ha spiegato che: “è evidente l’errore in cui versa la difesa del ricorrente laddove ritiene mancante una norma che estenda al titolare della ditta che riceve i rifiuti per avviarli al recupero, l’obbligo di controllo sulle altre società con le quali si interfacciano”.
Secondo gli Ermellini, invero: “sia nella giurisprudenza penale che in quella amministrativa, è consolidato il c.d. principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti. Ciò comporta che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi. […]”.
Stando al ragionamento della Cassazione, pertanto, il ricorrente, in virtù del principio di responsabilità estesa nella gestione dei rifiuti ed in quanto soggetto facente parte di tale filiera, avrebbe dovuto controllare l’autorizzazione del trasportatore al fine di evitare di incorrere in una responsabilità in tal senso.
A tal proposito si sottolinea che l’art. 256 comma 1 del TUA è previsto fra i reati presupposto di cui all’art. 25-undecies del decreto 231 che, se commesso nell’interesse o vantaggio dell’ente, potrebbe comportare la responsabilità amministrativa dello stesso.
Appare evidente, pertanto, l’importanza di adottare, quale protocollo preventivo, il controllo delle autorizzazioni del trasportatore dei rifiuti, al fine di evitare non solo la responsabilità penale ma anche la responsabilità 231 dell’ente.