Che cosa si intende per omogeneità del rifiuto ai sensi dell’art. 183 del TUA?

Contenuto

Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte1 in materia di reati ambientali, l’onere della prova in ordine alla sussistenza delle condizioni fissate dall’ art. 183 del D.Lgs. n. 152 del 2006 per la liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria.

La norma in esame, invero, pone una serie di indefettibili condizioni, tutte concorrenti, per la configurabilità, in presenza di raggruppamento di rifiuti, di un deposito temporaneo.

Di conseguenza, in difetto anche di uno solo dei requisiti elencati dal suddetto art.183 lettera bb) il deposito non può ritenersi temporaneo2.

Segnatamente, il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto sono definiti deposito temporaneo alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonchè, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo”.

Quanto al requisito della omogeneità, la Suprema Corte3 aveva già ritenuto in passato che quanto disposto al n. 5) del menzionato art. 183 evidenziasse che le categorie - comprese quelle di cui alla lettera bb) - non fossero identificabili sic et simpliciter con la classificazione di cui all’art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 - rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi - ma ne costituissero specificazione e precisa individuazione tecnica – connotata da apposito codice CER.

Conseguentemente, anche l’omogeneità delle categorie dovrebbe essere verificata nei medesimi termini.

Di recente, invero, la Suprema Corte4, tornata sulla materia, ha confermato tale orientamento delimitandone la categoria sotto altro aspetto.

Nello specifico, in relazione alla provenienza dei rifiuti, ha affermato che la presenza sul terreno di rifiuti di diversa composizione e natura, quali laterizi, materiale ferroso e lastre di asfalto, presenti nel caso di specie, sebbene provenienti tutti da uno stesso cantiere edile, non integrano tale condizione di omogeneità.

In altre parole, ai fini del rispetto delle condizioni per la liceità del deposito temporaneo sancite dall’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 non vale ad imprimere alcuna connotazione di omogeneità, la circostanza che i rifiuti depositati ineriscano ad una medesima attività di demolizione.

In altre parole, ai fini del rispetto delle condizioni per la liceità del deposito temporaneo sancite dall’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 non vale ad imprimere alcuna connotazione di omogeneità la circostanza che i rifiuti depositati ineriscano ad una medesima attività di demolizione.

Ciò, ha ritenuto ancora la Corte - nel medesimo caso - è avvalorato dalla collocazione degli stessi direttamente sul terreno senza alcuna cautela tali da esporli agli agenti atmosferici e configurandoli “come un enorme ammasso di materiale ingente ivi abbandonato da tempo ed alla rinfusa5 da cui deriverebbe l’evidenza della definitiva collocazione dei rifiuti su tale area e della correlativa intenzione di disfarsene.

In conclusione, con riferimento alla condizione dell’omogeneità dei rifiuti, l’accumulo di una quantità consistente di materiali vari – ai fini della corrispondenza alla ipotesi di deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 - dovrà essere valutata in relazione alla medesima connotazione data da apposito codice CER e non, invece, dalla medesima provenienza degli stessi.


1 Cass. pen. Sez. III, n. 23497 del 17 aprile 2014, Cass. Pen. Sez. III, n. 29084 del 14 maggio 2015

2 Cass. pen. Sez. III, n. 38676 del 20 maggio 2014

3 Cass. pen. Sez. III, n. 11492 del 10 febbraio 2015.

4 Cass. pen. Sez. III, n. 4181 del 30 gennaio 2018.

5 Cass. pen. n. 33791 del 21 agosto 2007.

Contatta il nostro servizio clienti ed ottieni in tempi brevi tutte le informazioni necessarie nonché preventivi gratuiti.
Ambiente Legale dalla parte delle aziende.
RICHIEDI INFORMAZIONI