Che cosa si intende per unità locale in materia di tracciabilità ambientale?

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Come noto, nell’ambito della normativa ambientale ed in particolare in materia di tracciabilità dei rifiuti - quanto alla compilazione della documentazione prevista dalla disciplina di settore - capita sovente di incorrere nel concetto di unità locale.

Orbene, quanto al concetto civilistico di unità locale si evidenzia che la sua definizione è ricavabile dall’art. 1, comma 1, lett. e) del D.M. 359/20011, ai sensi del quale per unità locale si intende “l’impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in un luogo diverso da quello della sede, nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi quali, ad esempio, laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, studi professionali, uffici, negozi, filiali, agenzie, centri di formazione, miniere, alberghi, bar, ristoranti, ecc”.

Pertanto, dalla disposizione richiamata emerge che un dislocamento aziendale può essere considerato quale sede/unità locale – in senso civilistico - solo allorché ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

sia ubicato in un luogo diverso da quello della sede (legale);

lo svolgimento all’interno dell’impianto operativo o amministrativo-gestionale di una o più attività economiche.

Con la precisazione che, l’attività svolta presso l’unità locale deve ritenersi parte di quella svolta dal complesso imprenditoriale di riferimento, di modo che le attività svolte nelle due sedi, ancorché non necessariamente identiche, siano espressione della medesima iniziativa imprenditoriale (altrimenti si tratterà di due diverse imprese, sia pure facenti capo ad un medesimo soggetto)2;

il possesso in capo all’unità operativa di autonomia gestionale e produttiva, necessaria al soddisfacimento di una finalità produttiva ovvero di una sua fase intermedia.

Al ricorrere delle suddette condizioni, quindi, sussisterà in capo all’impresa un obbligo di dichiarazione all’ufficio del registro delle imprese, tanto per la sede principale, quanto per quella secondaria.

Tale concetto viene altresì ribadito dal Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico), che - con la circolare 07 aprile 2004 n. 35743 – così prevedeva: “per unità locale si intende l’impianto operativo o amministrativo-gestionale (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, studio professionale, ufficio, negozio, filiale, agenzia, centro di formazione, miniera, ecc.), ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche. La diversificazione dell’ubicazione può essere determinata anche dalla sola variazione del numero civico o dell’interno nell’ambito dello stesso fabbricato”.

A ben vedere, a livello territoriale, tale definizione ad oggi è stata ripresa da ogni camera di commercio nazionale che, sotto la voce unità locali, riporta esattamente le parole medesime utilizzate dal Ministero sopra citato.

In conclusione, quando una impresa ha un dislocamento rispetto alla sede principale, dovrà provvedere alla registrazione dello stesso presso la Camera di Commercio competente come unità locale aziendale solo se ricorrono le seguenti condizioni ovvero sia ubicato in un luogo diverso da quello della sede (legale), svolga al suo interno una o più attività economiche, oltre al fatto che tale unità operativa goda di autonomia gestionale e produttiva, necessaria al soddisfacimento di una finalità produttiva ovvero di una sua fase intermedia.


1 D.M. n. 359/2001 recante disposizioni in materia di “accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.

2 Cfr. Pavone La Rosa, Il registro delle imprese, Milano, 1954, 237.

3 CIRCOLARE 7 aprile 2004, n. 3574 “Istruzioni per la compilazione della modulistica per l’iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico e amministrativo realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero delle attività produttive 31 ottobre 2003”.

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