Che fare nel caso in cui sia disposto un sequestro probatorio su di una porzione di un piazzale di una società per la gestione di rifiuti non autorizzata e contestualmente sia disposto un verbale ai sensi dell’art. 318-ter del D.Lgs. 152/2006?

Contenuto

Il problema in esame pone l’accento sulla incompatibilità esistente tra un sequestro probatorio disposto ai sensi dell’art. 2531 c.p.p. e l’applicazione della parte VI bis del TUA.

L’ossimoro, nel caso di specie, risiede nel fatto che mentre da una parte il presunto trasgressore si trova nell’indisponibilità di accedere all’area oggetto di sequestro, al tempo stesso il Testo Unico Ambientale con il verbale 318-ter gli indica le prescrizioni da adempiere al fine di poter essere ammesso al pagamento della sanzione.

In particolare la parte VI-bis del TUA si applica alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Nello specifico l’art. 318-ter del TUA prevede che nelle ipotesi sopra descritte l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria possa impartire al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata, fissando, per la regolarizzazione, un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario.

Il medesimo disposto normativo prevede altresì che in presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione (come ad esempio la presenza di un sequestro che impedisce l’accesso all’area da regolarizzare), il termine può essere prorogato per una sola volta (a richiesta del contravventore e per un periodo non superiore a sei mesi), con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al Pubblico Ministero.

Allo scadere del termine fissato per l’ottemperamento delle prescrizioni impartite, l’organo accertatore verifica l’adempimento della prescrizione ed ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione nonché l’eventuale pagamento della predetta somma.

La parte VI-bis del TUA consente altresì di estinguere il reato laddove siano state ottemperate le prescrizioni impartite e sia stato pagato il dovuto allo stesso tempo il procedimento penale, a norma dell’art. 318-sexies del TUA è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’articolo 318-quater, commi 2 e 3 (comunicazione di adempimento ovvero di inadempimento delle prescrizioni).

Tale adempimento però non può essere posto in essere laddove il contravventore sia nella concreta indisponibilità di adempiere alle prescrizioni a causa della presenza del sequestro sull’area oggetto di prescrizioni.

Pertanto occorrerà proporre opposizione - ai sensi dell’art. 263 co. 5 del codice penale - dinanzi al GIP e, all’esito della proposta opposizione, il GIP potrà revocare il sequestro oppure confermarlo, tuttavia sarà sempre possibile depositare un’istanza di dissequestro rivolta al Pubblico Ministero.

Contestualmente risulta altresì opportuno proporre un’istanza di proroga dei termini concessi per l’adempimento delle prescrizioni, ponendo a fondamento della medesima proprio la presenza del sequestro.

L’anomala sovrapposizione del sequestro probatorio e della procedura di cui alla parte VI-bis del TUA (verbale di prescrizioni ambientali ex art. 318-ter), pone inevitabilmente dei limiti alla possibilità per il preteso contravventore, di adempiere alle prescrizioni e fruire così della procedura estintiva del reato, pertanto sarà opportuno proporre opposizione avverso il sequestro disposto proponendo contestualmente istanza di proroga del termine per adempiere alle prescrizioni.


1 Art. 253 (oggetto e formalità del sequestro) c.p.p. “L’autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti.

Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

Al sequestro procede personalmente l’autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.

Copia del decreto di sequestro è consegnata all’interessato, se presente”.

Contatta il nostro servizio clienti ed ottieni in tempi brevi tutte le informazioni necessarie nonché preventivi gratuiti.
Ambiente Legale dalla parte delle aziende.
RICHIEDI INFORMAZIONI