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La legge 225 del 1992, ha istituito il “Servizio nazionale della protezione civile” ed individuato le tipologie di eventi che possono dar luogo alla dichiarazione dello stato di emergenza ex art. 5 del medesimo testo legislativo. La normativa è stata superata dal D. Lgs. 1 del 2018, che ripropone in larga parte quanto sancito dalla legge del ‘92.
L’iter procedimentale è oggi dettato dagli artt. 24 e 25. In particolare l’art. 24 prevede che il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, delibera lo stato d’emergenza di rilievo nazionale e autorizza l’emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all’art. 25.
L’art. 25 dispone che per il coordinamento degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza si provvede mediante ordinanze di protezione civile da adottarsi nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’UE.
In passato, sovente le dichiarazioni di stato di emergenza sono state emanate con riferimento alla gestione dei rifiuti. In tale quadro occorre domandarsi se la normativa speciale in commento sia idonea ad incidere sulla competenza giurisdizionale – ed in particolare sulla competenza per territorio - con riferimento alle richieste di ripristino e risarcitorie.
Sul punto si richiama anzitutto quanto disposto dall’art. 14 c.p.a., che rimette alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dall’articolo 135.
Tra queste l’art. 135, comma 1, lett e) individua “le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 19921”.
Quindi si ricorda quanto sancito dal Tar Campania, Sez. V del 18 maggio 2018, n. 3272 il quale, sulla scia di un filone già fatto proprio dal Consiglio di Stato ha osservato che: “Il collegio ritiene di condividere quanto espresso dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 138/2016, con la quale si è evidenziato, in relazione a controversie, come nel caso di specie ripristinatorie/risarcitorie, che “pur dovendosi interpretare restrittivamente gli artt. 14 e 135 c.p.a., trattandosi di norme eccezionali derogatorie dell’ordinaria competenza territoriale dei tribunali regionali, esse vi ricomprendono certamente le controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo rifiuti qualora siano connesse alla situazione di emergenza dichiarata ai sensi dell’art.5, comma 1, l. 24 febbraio 1992, n. 225” Ciò in quanto appare evidente che tempistica, individuazione delle responsabilità, sussistenza - o meno - di un potere gestorio della provincia sono strettamente dipendenti dalle prescrizioni contenute nelle OPCM emesse in sede emergenziale, dovendosi in tal caso ritenere radicata la competenza funzionale del T.A.R. Lazio”.
Pertanto, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza ex art. 24 D. Lgs. 1 del 2018, in ragione del combinato disposto di cui all’art. 14 e 135, comma 1 lett. e) c.p.a., le controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo rifiuti, tra cui anche quelle di natura ripristinatoria e risarcitoria, qualora siano connesse alla situazione di emergenza dichiarata sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma.