Chi può essere nominato organismo indipendente di valutazione?

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I componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti all’Elenco Nazionale, quest’ultimo istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016, successivamente sostituito dal Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020.

Occorre precisare che l’iscrizione nell’Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione presso amministrazioni, agenzie ed enti statali.

I soggetti iscritti nell’Elenco nazionale sono collocati in sezioni distinte per fasce professionali secondo quanto disciplinato dal D.M. 06 agosto 2020.

L’iscrizione nell’Elenco nazionale può essere chiesta esclusivamente dai soggetti in possesso dei requisiti generali, di competenza ed esperienza e di integrità.

Sono requisiti generali:

  1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
  2. godere dei diritti civili e politici.

Sono requisiti di competenza ed esperienza:

  1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
  2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management.

Sono requisiti di integrità:

  1. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ambiente, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  2. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali e patrimoniali disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;
  3. non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  4. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
  5. non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del mandato.

Le cause di esclusione di cui ai punti da 1 a 4 della presente lettera operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell’estinzione del reato. Ancora due previsioni del D.M. 6 agosto 2020, relativamente ai requisiti soggettivi dell’OIV risultano particolarmente degne di nota.

La prima disposizione è l’art. 5, comma 2) del citato D.M. il quale riguarda l’iscrizione del candidato ad una delle tre fasce dell’Elenco, per le quali è previsto che:

  • l’accesso alla prima fascia è possibile avendo un’esperienza professionale di almeno cinque anni in determinati ambiti di competenza dell’OIV, ovvero un’esperienza dirigenziale di almeno cinque anni nelle Amministrazioni Pubbliche;
  • alla seconda fascia si accede, invece, con un’esperienza professionale di almeno otto anni nei predetti ambiti, di cui tre maturati come componente di OIV o di Nuclei di valutazione presso Amministrazioni Pubbliche, oppure avendo un’esperienza dirigenziale di livello generale di almeno cinque anni nelle Amministrazioni Pubbliche;
  • alla fascia più elevata, infine, si accede avendo un’esperienza professionale di almeno dodici anni nei predetti ambiti, di cui tre maturati come componente di OIV o di Nuclei di valutazione presso amministrazioni pubbliche con almeno duecentocinquanta dipendenti, oppure avendo un’esperienza dirigenziale di livello generale di almeno otto anni nelle Amministrazioni Pubbliche.

La seconda disposizione è l’art. 6, comma 2) relativo all’attività di formazione continua.

I componenti degli OIV sono infatti chiamati ad aggiornare costantemente la propria formazione professionale.

La norma prevede infatti a tal fine che “ai fini della permanenza nell’Elenco nazionale i soggetti iscritti, ad eccezione dei dirigenti di ruolo in servizio delle amministrazioni pubbliche, sono tenuti ad acquisire quaranta crediti formativi nel triennio precedente al rinnovo dell’iscrizione”.

Queste previsioni da un lato comportano che l’esperienza maturata nell’esercizio di attività dirigenziale rappresenti requisito idoneo a comprovare la competenza di controllore ai fini dell’iscrizione nell’Elenco e dall’altro che il possesso della qualifica dirigenziale soddisfi esso stesso l’esigenza di formazione continua.

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