Codici EER 99: quando è possibile iscriverli?

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La procedura per la corretta individuazione del codice EER da attribuire ad un rifiuto, come noto, è prevista dall’Allegato D alla Parte IV del D.lgs. 152/2006.

Ai sensi di tale disposizione, in particolare, la classificazione del rifiuto avviene a cura del produttore dello stesso in qualità di unico soggetto detentore delle informazioni relative al processo di produzione.

A seguito dell’iter di identificazione, potranno verificarsi tre ipotesi:

1. Un rifiuto viene classificato con codice EER “pericoloso assoluto”, quindi pericoloso senza ulteriore specificazione;

2. Un rifiuto viene classificato con codice EER “non pericoloso assoluto”, quindi non pericoloso senza ulteriore specificazione; e, da ultimo

3. Un rifiuto può essere classificato con codici EER “speculari”, uno pericoloso e uno non pericoloso, e per determinarne la pericolosità sarà necessario procedere con le prescritte indagini.

Ai sensi del suddetto allegato, altresì, (punto 3.3.) se un rifiuto non risulta classificabile in nessuno dei capitoli elencati (neppure il numero 16, relativo ai “Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco”) occorre utilizzare il codice 99 specifico per i “rifiuti non altrimenti specificati” preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata.

Ebbene, in tal proposito, alcune Sezioni Regionali hanno richiesto al Comitato Nazionale dell’Albo Gestori taluni chiarimenti circa l’utilizzo, ai fini dell’iscrizione, dei codici che terminano con le cifre 99 e che non risultano regolamentati da disposizioni normative.

Con circolare del Comitato prot. n. 6 del 29 giugno 2020 il Comitato chiarisce che, in primo luogo, con precedente circolare prot. n. 661 del 19 aprile 2005 il Comitato ha già ribadito che la corretta classificazione dei rifiuti deve avvenire ai sensi del punto 3 dell’introduzione all’Allegato D alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 dove è espressamente previsto che l’utilizzo del codice 99 risulta di carattere prettamente residuale.

In secondo luogo e ciò premesso, il Comitato chiarisce che, qualora la descrizione non sia stata individuata da norme regolamentari quali il D.M. 5 febbraio 1998, relativo al recupero dei rifiuti non pericolosi, il D.M. n. 161 del 12 giugno 2002, relativo al recupero dei rifiuti pericolosi e il D.M. 8 aprile 2008, relativo alla gestione dei centri di raccolta o, in via residuale, da provvedimenti rilasciati dalle competenti amministrazioni agli impianti di destinazione, le Sezioni regionali debbano procedere all’esame dei Codici EER che terminano con le cifre 99 alle seguenti condizioni:

- il codice EER sia adeguatamente descritto;

- sia presente una dichiarazione a firma del produttore che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del Reg. (Ue) n.1357/2014.

Tutto ciò posto,  premesso pertanto che l’utilizzo di un codice EER 99, così come previsto dalla normativa, deve considerarsi di carattere residuale, si conclude che qualora in fase di iscrizione in una delle categoria all’Albo Nazione Gestori Ambientali si intenda inserire tale tipologia di codice all’interno del proprio elenco rifiuti, sarà necessario, in primo luogo, descrivere in modo adeguato il codice EER di riferimento, e in secondo luogo, rendere una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizione della decisione n. 2014/955/Ue e del Reg. (Ue) n. 1357/2014.

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