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Sono rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo quelli indicati al comma 1 lett. d) del DPR 15 luglio 2003, n. 2541, individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell’allegato A della Dir.Min. 9 aprile 2002.
La gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo è puntualmente disciplinata dall’art. 8 (Deposito temporaneo, deposito preliminare raccolta e trasporto) del DPR citato, che regolamenta la gestione dei rifiuti sanitari2 e che - ai sensi dell’art. 2273 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 152/2006 - si pone come normativa speciale rispetto a quella generale sui rifiuti di cui alla parte IV del TUA4.
Ai sensi della citata disposizione, per garantire la tutela della salute e dell’ambiente la raccolta e il trasporto devono essere effettuati nel rispetto della disciplina generale sui rifiuti pericolosi5, con l’eccezione che, durante le operazioni i rifiuti devono rimare all’interno di contenitori aventi specifiche caratteristiche6. E segnatamente, i medesimi devono essere composti:
da un imballaggio interno a perdere
- rigido o flessibile recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo» e il simbolo del rischio biologico, qualora si tratti di rifiuti non taglienti;
- solo rigido - resistente alla puntura - recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti» nel caso in cui si tratti di rifiuti taglienti o pungenti
da un imballaggio rigido esterno (avente caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, realizzato in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti e recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo»):
- a perdere o, eventualmente
- riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso
La norma prescrive inoltre che il trasporto debba essere effettuato nel minor tempo possibile7.
Alla luce di quanto sopra, il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere svolto nel rispetto della disciplina generale sui rifiuti pericolosi e delle specifiche prescrizioni di cui all’art. 8 del DPR 254/2006.
1 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179.
2 DPR 524/2003 Art. 2 comma 1 lett. a) Sono rifiuti sanitari: “i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del presente regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833”.
3 D.Lgs. 152/2006 Art. 227 (Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto) “1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:
a) [omissis]
b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
[omissis]”.
4 Il rapporto di specialità è confermato altresì dall’art. 4 del DPR 254/2003 prevede espressamente che: “Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, [...] si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [ora DLgs 152/2006], che disciplinano la gestione dei rifiuti”.
5 Art. 8 comma 3 lett. b) DPR 254/2003.
6 Art. 8 commi 1 e 2 DPR 254/2003.
7 Art. 8 comma 3 lett. c) DPR 254/2003.