Contenuto
Ai sensi dell’art. 183 co. 1 lett. bb), del D.Lgs. 152/2006, il deposito temporaneo è definito come “il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185-bis D.Lgs. 152/2006”.
In particolare, la disposizione richiamata, rubricata “Deposito temporaneo prima della raccolta” e introdotta dal D.Lgs. 116/2020 in occasione del recepimento della Dir. 851/2018/UE in materia di rifiuti, dispone che il raggruppamento dei rifiuti finalizzato al trasporto in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo prima della raccolta, nel rispetto, per quanto di interesse, delle seguenti condizioni:
a. deve essere realizzato nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti;
b. esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita.
La medesima norma, al suo comma 3, prevede poi che il deposito temporaneo prima della raccolta non necessiti di autorizzazione da parte dell’autorità competente.
In sintesi, dunque, il deposito temporaneo è rappresentato da quella attività - che non necessita di autorizzazione essendo propria della “produzione” del rifiuto e non tanto della “gestione” dello stesso - svolta dal produttore dei rifiuti sul luogo di produzione all’interno del recinto aziendale, onde ottimizzarne e garantirne il corretto avvio al recupero o allo smaltimento.
Tanto premesso, le condizioni affinché il deposito temporaneo sia regolare sono le seguenti:
• i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
• i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
o con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
o quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
o in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
• il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
• devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;
• per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.
Quanto ai tempi di deposito, l’art. 6 c. 8-bis Dlgs 209/2003 introduce una deroga rispetto al generale regime recato dal D.Lgs. 152/2006 e, pertanto, integrando gli estremi di una norma speciale, deve ritenersi prevalente.
Nello specifico, la disposizione prevede che il deposito temporaneo dei veicoli destinati alla demolizione - presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato - “è consentito fino a un massimo di trenta giorni” e non è previsto alcun limite quantitativo.
Un’ulteriore deroga al regime del deposito temporaneo è inoltre stata introdotta dal D.Lgs. 119/2020 nell’ottica di responsabilizzare il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l’automercato e prevede che esso possa essere effettuato anche in aree scoperte e pavimentate, purché i veicoli siano privi di fuoriuscite di liquidi e di gas e abbiano integre le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza.
In conclusione, il deposito temporaneo dei veicoli fuori uso consegnati al concessionario è disciplinato secondo la disciplina esposta.