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Presupposto della pratica della fertirrigazione è l’effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze, ovvero l’attività deve avere una qualche utilità per l’attività agricola svolta nonché vi deve essere un’indagine sullo stato, le condizioni e le modalità dì utilizzazione delle sostanze compatibili con tale pratica. In altre parole, deve trattarsi di un’attività la cui finalità sia effettivamente il recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti e non può risolversi nel mero smaltimento delle deiezioni animali1.
Si rende necessario che vi sia l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, che la quantità e qualità degli effluenti sia adeguata al tipo di coltivazione, che i tempi e le modalità dì distribuzione siano compatibili ai fabbisogni delle colture. E in secondo luogo, che siano assenti dati fattuali sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione2.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio applicabile, il D.Lgs. n. 152/06, all’art. 133, comma 53, prevede un’ipotesi di illecito amministrativo, salvo che il fatto costituisca reato, per l’ipotesi di inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 170, comma 7, fino all’emanazione della disciplina regionale di cui all’art. 112, comma 24; l’art. 137, comma 14, stabilisce l’applicazione della sanzione penale per l’effettuazione dell’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all’art. 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure in caso di inottemperanza al divieto o all’ordine di sospensione dell’attività e, infine, per l’utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.
La giurisprudenza ne conclude che stante la presenza, nell’articolo 133, della clausola che fa salva l’applicabilità della sanzione penale, l’irrogazione della sanzione amministrativa è consentita “ ...solo per quelle violazioni delle disposizioni regionali che non consistano nell’esercizio della utilizzazione agronomica fuori dei casi e delle procedure previste, o nell’inizio della attività senza previa comunicazione all’autorità competente, ovvero nell’inottemperanza al divieto o all’ordine di sospensione dell’attività”5.
In conclusione la pratica della fertirrigazione, disciplina in deroga alla normativa sui rifiuti, presuppone l’effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze, la quale implica che essa sia di una qualche utilità per l’attività agronomica e lo stato, le condizioni e le modalità di utilizzazione delle sostanze compatibili con tale pratica. In difetto si resta sottoposti alla disciplina generale sui rifiuti. Pertanto, integra il reato previsto dall’art. 256, comma 2 del d.lgs n. 152/06, lo smaltimento, lo spandimento o l’abbandono incontrollati delle acque provenienti da un frantoio oleoso, potendosi applicare la disciplina prevista dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 ai soli casi in cui i reflui oleari abbiano una loro utilità ai fini agricoli.