Come ha inciso il D. Lgs. 116/2020 sulla tracciabilità dei rifiuti?

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Come noto con il D. Lgs. 116/20201 è stata data attuazione alle direttive europee 2018/851 in materia di rifiuti e 2018/852 in materia di imballaggi. Tali direttive, appartenenti alle c.d. direttive sull’economia circolare, hanno influito sulla disciplina in materia ambientale anche quanto alla tracciabilità.

Nella specie, il suddetto decreto attuativo, in tale materia, ha completamente riformato l’art. 188 bis - rubricato Controllo della tracciabilità dei rifiuti - del D. Lgs. n. 152/2006.

Ebbene, il nuovo articolo 188 bis definisce il sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti2.

Tale registro (sostituto, dunque, del vecchio SISTRI) viene gestito con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006.

In particolare, per consentire la lettura integrata dei dati, viene demandato al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di indicare - con uno o più decreti - le modalità per gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui, rispettivamente, agli articoli 190 e 193 del D. Lgs. n. 152/2006.

Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, risulterebbe, poi, articolato in:

a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;

b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.

In particolare, infine, il legislatore prevede che i suddetti decreti ministeriali in emanazione disciplinino anche:

- i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti di cui agli articoli 190 del D. Lgs. n. 152/2006;

- i modelli ed i formati del formulario di identificazione di cui all’art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006;

con l’indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi.

Sul punto preme, dunque, precisare che i modelli attualmente in uso, così come predisposti dai Decreto ministeriale n. 145 del 1998, quanto al formulario dei rifiuti e del Decreto ministeriale n. 148 del 1998, quanto al registro di carico e scarico, continuano ad applicarsi sino all’emanazione dei decreti attuativi di tale disposizione.

In conclusione, la tracciabilità dei rifiuti alla luce del recepimento delle direttive sulla economia circolare che hanno profondamento inciso sulla riscrittura dell’art. 188 bis del D. Lgs. n. 152/2006 dovrà improntarsi sul Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti demandando a decreti ministeriali alcune funzionalità tra cui modelli e tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari così come disciplinati rispettivamente dagli artt. 190 e 193 del D. Lgs. n. 152/2006.


1 Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116. Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

2 Istituito ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 c.d. decreto semplificazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

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