Come possono provvedere al trasporto dei rifiuti simili agli urbani di cui all’art. 183, comma 1, lett. b-ter), punto 2, TUA i soggetti iscritti o che intendono iscriversi alle categorie 2-bis e 4 dell’Albo?

Descrizione

Come ormai noto, il D.Lgs. 116/2020, modificando la Parte IV del Testo Unico ambientale, è intervenuta anche in ordine ai rifiuti urbani. È stata così introdotta, all’art. 183 TUA, la definizione di rifiuti urbani, dalla quale emerge la sostituzione del concetto di assimilazione con la categoria dei rifiuti simili di cui al punto 2 della lettera b-ter) dell’articolo citato.

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