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Il principio in esame è esplicitato nell’art. 178 (Principi) del TUA, a mente del quale “1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente […]del principio chi inquina paga […]”.
Tale principio – seppur formalmente richiamato nell’ambito della Parte IV del TUA – specificatamente dedicata alla gestione dei rifiuti – in realtà trova applicazione con riferimento a tutta normativa ambientale.
Ciò posto, si osserva che il principio “chi inquina paga” – introdotto in ambito comunitario dalla Direttiva 35/2004 - impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento all’ambiente di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione.
In altri termini, il soggetto che provoca un danno ambientale ne è responsabile e deve farsi carico di intraprendere le necessarie azioni di prevenzione o di riparazione e di sostenere tutti i costi relativi.
In particolare, infatti, il principio in parola si esplicita nel senso che:
- Se c’è un’imminente minaccia che si verifichi un danno, il privato deve adottare, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie (azioni di prevenzione);
- Se il danno si è già verificato, il privato deve informare il più presto possibile le autorità e adottare azioni per gestire la situazione, allo scopo di prevenire ulteriori danni ambientali e minacce per la salute umana, e intraprendere le adeguate azioni di riparazione (azioni di riparazione);
- In ogni caso, il privato deve pagare per le azioni di prevenzione e di riparazione, ad eccezione di alcune situazioni, ad esempio se il danno è stato causato da un terzo, nonostante le opportune misure di sicurezza, o è derivato dell’osservanza di un’istruzione obbligatoria.
Tra l’altro, il principio in esame – e i relativi corollari – sono stati puntualmente recepiti nella Parte VI del TUA - rubricata Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente – la quale, infatti, in attuazione della citata Direttiva 35/2004, tra le altre cose disciplina espressamente sia l’azione di prevenzione (art. 3041) che le misure di ripristino ambientale (art. 3052)
In conclusione, il principio “chi inquina paga” impone al soggetto che provoca un danno ambientale di farsi carico di intraprendere le necessarie azioni di prevenzione o di riparazione e di sostenere tutti i costi relativi.
1 Art. 304 (Azione di prevenzione) del TUA:
“1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l’operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.
[…]
2 Art. 305 (Ripristino ambientale) del TUA;
“1. Quando si è verificato un danno ambientale, l’operatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità di cui all’articolo 304, con gli effetti ivi previsti, e, se del caso, alle altre autorità dello Stato competenti, comunque interessate. L’operatore ha inoltre l’obbligo di adottare immediatamente:
a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare;
b) le necessarie misure di ripristino di cui all’articolo 306.
2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualsiasi momento, ha facoltà di:
a) chiedere all’operatore di fornire informazioni su qualsiasi danno verificatosi e sulle misure da lui adottate immediatamente ai sensi del comma 1;
b) adottare, o ordinare all’operatore di adottare, tutte le iniziative opportune per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi;
c) ordinare all’operatore di prendere le misure di ripristino necessarie;
d) adottare egli stesso le suddette misure.
[…]”.