Come sono definiti i valori provvisori per le classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall’esercizio di intercalibrazione a norma della direttiva quadro sulle acque?

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La  direttiva  2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, richiede  agli  Stati  membri  di  proteggere,  migliorare  e  ripristinare i corpi idrici superficiali, al fine di pervenire ad un buono stato ecologico e chimico. Si impone, pertanto, agli Stati membri  di proteggere e migliorare i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati in modo da pervenire ad un buono stato ecologico e chimico.

A tal fine la direttiva definisce una procedura onde garantire la compatibilità tra i risultati del monitoraggio biologico dei vari Stati membri e le rispettive classificazioni dei sistemi di monitoraggio.

I risultati del monitoraggio biologico e le classificazioni sono comparti mediante una specifica rete di intercalibrazione formata da siti di monitoraggio posti presso ogni Stato membro.

Gli Stati sono peraltro tenuti a raccogliere le informazioni relative ai siti di intercalibrazione, onde consentire la valutazione della coerenza delle classificazioni dei sistemi nazionali di monitoraggio con l’allegato V della direttiva 200/60.

In concreto, onde dare avvio all’intercalibrazione, gli Stati membri sono organizzati in gruppi di intercalibrazione geografici. Ogni gruppo è comprensivo degli Stati membri che condividono tipi particolari di corpi idrici superficiali, ai sensi della parte II dell’allegato alla decisione 2005/646/CE, relativa all’istituzione di un registro di siti destinati a formare la rete di intercalibrazione.

La Commissione europea ha agevolato tre fasi dell’intercalibrazione1. Una terza fase dell’esercizio di intercalibrazione era necessaria per colmare le lacune e migliorare la comparabilità dei risultati dell’intercalibrazione. Si è giunti, quindi, alla Decisione del 12 febbraio 2018 n. 229, che istituisce a norma della direttiva 2000/60 i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall’esercizio dell’intercalibrazione e che abroga la decisione 2013/4802.

L’unico allegato della Decisione 2018/229  mostra i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi, ai sensi dell’allegato V, punto 1.4.1, iii), della direttiva 2000/60/CE, nonché i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi nell’ambito dei propri sistemi di monitoraggio e classificazione nel caso in cui una valutazione della comparabilità per un elemento di qualità biologica non sia stata completata nell’ambito di un gruppo di intercalibrazione geografico.

Gli Stati membri, ai sensi dell’art. 1 della Decisione, nell’ambito dei propri sistemi di monitoraggio e classificazione, ai fini dell’allegato V, punto 1.4.1, iii della direttiva 2000/60 utilizzano per l’appunto i valori indicati nella parte I dell’allegato.

Qualora una valutazione della comparabilità per un elemento di qualità biologica non sia stata completata nell’ambito di un gruppo di intercalibrazione geografico, gli Stati membri, ai fini dell’allegato V, punto 1.4.1, iii) della direttiva 2000/60/CE, utilizzano nella classificazione dei sistemi di monitoraggio i metodi e i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi di cui alla parte 2 dell’allegato della presente decisione3.

Gli Stati membri possono utilizzare i metodi e i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi di cui all’allegato della presente decisione per stabilire il buon potenziale ecologico dei corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati secondo l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE4.

In conclusione, i valori per le classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall’esercizio di intercalibrazione sono definiti a norma della Decisione 229/2018.


1 La prima ha avuto luogo nel 2007, poi onde colmare le lacune e migliorare la comparabilità dei risultati di intercalibrazione è stato avviato anche un secondo ciclo. La terza fase si è resa necessaria onde colmare le lacune e migliorare la comparabilità dei risultati in vista del terzo ciclo di pianificazione dei bacini idrografici (stabilito per il 2021).

2 Istitutiva a norma della direttiva 2000/60/CE dei valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall’esercizio di intercalibrazione e che abrogava la decisione 2008/915/CE.

3 Art. 1, comma 2.

4 Art. 1 , comma 3.

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