Conglomerato bituminoso: quando cessa di essere rifiuto?

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Il Conglomerato bituminoso è  quella sostanza costituita  da una miscela di aggregati (materiali rocciosi di diversa granulometria quali filler, sabbia e pietrisco) e un legante che viene di norma utilizzato per la realizzazione delle superfici carrabili (strade, piste di atterraggio etc.)

La natura del Conglomerato bituminoso era già stata disciplinata recentemente con il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 28 marzo 2018, n. 69, in vigore dallo scorso 3 luglio, che ha dettato i criteri e le modalità affinché il fresato d’asfalto cessa di essere qualificato come rifiuto in attuazione dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

Ai sensi dell’Art. 3 del suddetto decreto, infatti.

“Ai fini dell’articolo 1 e ai  sensi  dell’articolo  184-ter  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed e’ qualificato  granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri:

a) è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte  a)dell’Allegato 1;

b) risponde agli standard previsti dalle  norme  UNI  EN  13108-8 serie da 1-7) o UNI EN  13242  in  funzione  dello  scopo  specifico previsto;

c) risulta  conforme  alle  specifiche  di  cui  alla  parte  b) dell’Allegato 1”.

Nonostante ciò, però, permanevano incertezze presso gli operatori del settore. Di qui il Ministero dell’Ambiente, con la nota del 5 ottobre 2018 prot. 16293, ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi per l’applicazione del D.M. 69/2018.

La nota reca per l’appunto “Chiarimenti circa l’interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 - Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

La stessa origina dal quesito posto al Ministero con il quale “è stato richiesto un chiarimento circa il rapporto intercorrente, ovviamente in relazione alla specifica tipologia di rifiuto di cui si discute, tra le disposizioni di cui al D.M. n. 69 e le previsioni di cui al D.M. 05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”. La risposta a tale quesito sarebbe rilevante in quanto chiarirebbe se l’aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 o dell’istanza di autorizzazione dell’impianto, richiesta dall’articolo 6 del D.M. 69/2018, sia facoltativa o obbligatoria, ovviamente in relazione alla specifica tipologia di rifiuto di conglomerato bituminoso (codice EER 17.03.02)”1.

Il Ministero in risposta a tale quesito ha ricostruito, prima, il quadro normativo di riferimento, fondato sull’articolo 184-ter del TUA- Cessazione della qualifica di rifiuto – e  in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 184-ter, dal decreto n. 69, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso.

Il decreto – spiega il Ministero - ha determinato la cessazione dell’applicazione delle previsioni di cui al D.M. 05/02/1998, ovviamente solo per i rifiuti di conglomerato bituminoso (codice EER 17.03.02).

Restano valide ed efficaci tutte le disposizioni del D.M. 05/02/1998 inerenti i limiti quantitativi previsti all’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5 ed i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, suballegato 2, o dalle autorizzazioni concesse ai sensi del Titolo III-bis parte IV e del Titolo I, Capo IV, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Inoltre, si specifica che il D.M. n. 69 disciplina solo i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nelle attività che il D.M. 05 febbraio 1998 prevede al punto 7.6.3 lettere a) b) e c) dell’allegato 1, non potendo, visto il tenore della delega che si legge al comma 2 dell’articolo 184-ter, incidere su aspetti, quantitativi e condizioni necessari per poter operare in procedure semplificate di recupero.

In conclusione, quindi, in presenza dei requisiti specificati nel DM n.69 del 28 marzo 2018, il conglomerato bituminoso cessa di essere rifiuto ed a tale rifiuto non si applicano più le previsioni di cui al DM 5 febbraio 1998, di cui però  restano valide ed efficaci tutte le disposizioni inerenti i limiti quantitativi previsti all’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5 ed i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, suballegato 2, o dalle autorizzazioni concesse ai sensi del Titolo III-bis parte IV e del Titolo I, Capo IV, parte IV del TUA.


1 Nota del Ministero dell’Ambiente del 5 ottobre 2018 prot. 16293.

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