Controlli e ispezioni ambientali: come distinguerli?

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In attuazione dell’art. 25 della l. 33/131 per la semplificazione, razionalizzazione e trasparenza nei rapporti con le imprese e con i cittadini e dell’art. 1a della l. 35/2012, di conversione del DL 5/20122, sono state pubblicate le “Linee Guida recanti indirizzi e prodotti per la promozione della trasparenza nell’attività di controllo delle imprese, Area di Attività n. 3- Controlli/Tema AIA e AUA”.

Le linee guida in commento rappresentano uno strumento per garantire, non solo l’uniformità nella pubblicazione delle informazioni sui siti web ad imprese e cittadini, ma altresì fornire al cittadino ed alle imprese le informazioni circa le modalità di svolgimento dei controlli ambientali ed i principi e criteri cui deve conformarsi, in detta fase, l’azione amministrativa.

Le raccomandazioni contenute nelle linee guida, si applicano a tutte le ipotesi nelle quali sono previsti dei controlli che richiedono necessariamente ispezioni e sopralluoghi presso le imprese, e che non necessariamente comportano l’irrogazione di una sanzione.

All’interno del documento sono contenuti sia profili di ordine generale in ordine ai criteri cui l’organo ispettivo deve attenersi, sia indicazioni più specifiche rispetto alle modalità di conduzione dei controlli, alle tipologie di controllo ed ai comparti ambientali da analizzare e verificare che devono ovviamente essere lette in attuazione delle disposizioni contenute all’interno del Testo Unico Ambientale3 e delle collegate leggi ambientali.

Quanto agli aspetti generali, il documento esplicita le nozioni di controllo ambientale e di ispezione ambientale, definendo in particolare:

il controllo ambientale come “il complesso delle attività finalizzato a determinare l’insieme dei valori, parametri e azioni che prevengono o causano l’impatto ambientale di una specifica attività, al fine di confrontarlo e verificarlo rispetto alle normative ambientali e/o alle autorizzazioni rilasciate (valori limite di emissione, prescrizioni, ecc...). Il controllo è normalmente condotto dal gestore che informa regolarmente l’Autorità Competente e l’Autorità competente per il controllo sugli esiti (autocontrolli) e può comportare la partecipazione attiva dell’Organo di controllo (controlli ordinari e visite ispettive). Il controllo pertanto include gli autocontrolli del gestore e i controlli ordinari e straordinari degli Organi di controllo”, mutuando la definizione elaborata dal Gruppo di Lavoro ISP interagenziale nel documento Criteri minimi per le ispezioni ambientali (CMIA).

l’ispezione ambientale come “tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell’autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell’installazione, intraprese dall’autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l’impatto ambientale di queste ultime” riprendendo la definizione di derivazione europea (Direttiva 2010/75/UE4), contenuta all’art. 5 comma 1 lett. v-quinquies5) D. Lgs. n.152/2006.

In definitiva, le linee guida definendo nello specifico i controlli e le ispezioni ambientali, individuano gli aspetti generali dei controlli ambientali sulle imprese nonché delimitano le modalità e i criteri delle ispezioni ambientali contribuendo a fornire garanzie al cittadino che si trova a subirli.


1 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Art. 25 abrogato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

2 Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.

3 D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Testo Unico Ambientale”.

4 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).

5 Art. 5, 1 comma lett. v-quinquies) D. Lgs n. 152/2006: “ispezione ambientale: tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell’autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell’installazione, intraprese dall’autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l’impatto ambientale di queste ultime”.

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