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Ai sensi dell’art. 183 lett. mm) del Testo Unico Ambientale il centro di raccolta è un’“area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281”.
Il Decreto Ministeriale del 8 aprile 2008, successivamente modificato dal D.M. del 13 maggio 2009, ne ha poi dato attuazione disponendo la disciplina dei centri comunali di raccolta è rappresentato dal D.M.
All’art. 1 del D.M. i centri di raccolta comunali o intercomunali si pongono quali aree presidiate ed allestite, ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento:
- per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento;
- per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, indicati nell’Allegato I, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
Allegato I sono stabilite le specifiche tecniche gestionali
Ma cosa accade quando il centro di raccolta non osservi i requisiti normativi?
La giurisprudenza1 ritiene che qualora il centro non risponda ai requisiti dei decreti ministeriali di riferimento o le attività in esso svolte esulino dalle funzioni proprie del centro sia necessaria la previa autorizzazione regionale.
In sostanza, quindi, al di fuori della ipotesi di area presidiata ed allestita che risponda alla definizione di centro di raccolta, la predisposizione di aree per il conferimento di rifiuti non può ritenersi esente dal rispetto della disciplina generale sui rifiuti.
“ In tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza con quanto indicato dal legislatore dovrà procedersi ad una valutazione dell’attività posta in essere secondo i principi generali in materia di rifiuti”2.
In conclusione, un centro di raccolta, quale area per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, deve essere gestito in base alle disposizioni di cui all’allegato 1 del DM 8 aprile 2008.
In tutti i casi in cui non venga rispettato l’ambito del decreto, allora sussiste la necessità di una autorizzazione Regionale secondo la disciplina generale sui rifiuti prevista nel Testo Unico Ambientale.