Cosa deve intendersi per Combustibile solido secondario (combustibile o rifiuto)?

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Ai sensi e per gli effetti del novellato1 art. 183 “Definizioni”, comma 1, del TUA per combustibile solido secondario - CSS - deve intendersi “il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale”.

Alla luce della sopra citata disposizione normativa, pertanto, il combustibile solido secondario:

  • si identifica con il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalla norma UNI CEN/TS 15359;
  • è classificato come rifiuto speciale, generalmente “riconducibile al codice CER 19 12 10 (rifiuti combustibili – combustibile da rifiuti) e in sottordine al codice 19 12 12 (altri rifiuti – compresi i materiali misti - prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11)2;
  • salvo ricorrano i presupposti di cui all’art. 184-ter del D.Lgs 152/2006, relativi al c.d. End of Waste.

In altre parole, con l’acronimo CSS viene identificato un “qualsiasi combustibile non convenzionale derivato da rifiuti non pericolosi (di varia origine e provenienza) che risponde a caratteristiche ben definite e costanti ai fini di un suo impiego in insediamenti industriali”3 generalmente considerato rifiuto (cd. CSS-rifiuto), a meno che non ricorrano le condizioni previste per la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui all’art. 184-ter del TUA (c.d. CSS-combustibile).

Infatti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 “un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

i. la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;

ii. esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

iii. la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

iv. l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana”.

Il comma 1 del sopra citato articolo, pertanto sancisce che, al ricorrere di alcune condizioni puntualmente individuate, alcune tipologie di rifiuti possono perdere la qualifica di rifiuto, diventando a tutti gli effetti un prodotto.

Laddove, dunque, non sia possibile classificare il CSS come combustibile si potrà in ogni caso produrre e quindi, conseguentemente utilizzare, il CSS come rifiuto4, fermo restando il rispetto delle caratteristiche di classificazione e specificazione individuate dalle norme tecniche UNI EN 15359.

Ciò determina che lo stesso

v. da un lato, rimane un rifiuto speciale e solo come tale potrà essere gestito;

vi. dall’altro si innesta in ogni caso in una filiera del rifiuto, con tutte le conseguenze di ordine pratico che da tale qualifica discendono.
A tal fine, pertanto, si verificheranno le condizioni relative non solo alla sua produzione del CSS-Rifiuto, bensì anche a quelle relative alla sua gestione.


In conclusione, il Combustibile Solido Secondario si identifica con il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalla norma UNI CEN/TS 15359; lo stesso viene generalmente considerato rifiuto (cd. CSS-rifiuto), a meno che non ricorrano le condizioni previste per la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui all’art. 184-ter del TUA (c.d. CSS-combustibile)5.


1 D.Lgs. n. 205 del 03 dicembre 2010 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive).

2 A. Muratori, “combustibili solidi secondari: come e quando possono dismettere lo status di rifiuto”, in Ambiente&Sviluppo n. 5/2013.

3 P. De Stefanis, “Le novità in tema di CSS: verso un mercato nazionale dei Css-Combustibili”, in Rifiuti 205/2013.

4 Il CSS-Combustibile ed il CSS-Rifiuto sono soggetti alle medesime caratteristiche di classificazione e di specificazione, ovverosia quelle contenute nella UNI EN 15359 e sostanzialmente riprodotte nel DM 22/2013, che potrà quindi essere utilizzato per facilità di consultazione per entrambi i tipi di CSS (sebbene riferito al solo CSS-Combustibile). La differenza consiste che la classe minima richiesta per il CSS-Combustibile è: 3 (PCI), 3 (Cl) e 2 (Hg), mentre il CSS- Rifiuto potrà prevedere anche le classi 4 e 5 per i predetti parametri PCI, Cl e Hg.

5 Per una approfondita analisi sul punto si rinvia a “L’applicabilità del Regolamento REACH al CSS, una sfida al vaglio della Commissione Europea” in Ambiente Legale Digesta n. 1/2018 di G. Ursino e G. Catini.

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