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Ai sensi e per gli effetti del novellato1 art. 183 “Definizioni”, comma 1, del TUA per combustibile solido secondario - CSS - deve intendersi “il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale”.
Alla luce della sopra citata disposizione normativa, pertanto, il combustibile solido secondario:
- si identifica con il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalla norma UNI CEN/TS 15359;
- è classificato come rifiuto speciale, generalmente “riconducibile al codice CER 19 12 10 (rifiuti combustibili – combustibile da rifiuti) e in sottordine al codice 19 12 12 (altri rifiuti – compresi i materiali misti - prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11)”2;
- salvo ricorrano i presupposti di cui all’art. 184-ter del D.Lgs 152/2006, relativi al c.d. End of Waste.
In altre parole, con l’acronimo CSS viene identificato un “qualsiasi combustibile non convenzionale derivato da rifiuti non pericolosi (di varia origine e provenienza) che risponde a caratteristiche ben definite e costanti ai fini di un suo impiego in insediamenti industriali”3 generalmente considerato rifiuto (cd. CSS-rifiuto), a meno che non ricorrano le condizioni previste per la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui all’art. 184-ter del TUA (c.d. CSS-combustibile).
Infatti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 “un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
i. la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
ii. esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
iii. la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
iv. l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana”.
Il comma 1 del sopra citato articolo, pertanto sancisce che, al ricorrere di alcune condizioni puntualmente individuate, alcune tipologie di rifiuti possono perdere la qualifica di rifiuto, diventando a tutti gli effetti un prodotto.
Laddove, dunque, non sia possibile classificare il CSS come combustibile si potrà in ogni caso produrre e quindi, conseguentemente utilizzare, il CSS come rifiuto4, fermo restando il rispetto delle caratteristiche di classificazione e specificazione individuate dalle norme tecniche UNI EN 15359.
Ciò determina che lo stesso
v. da un lato, rimane un rifiuto speciale e solo come tale potrà essere gestito;
vi. dall’altro si innesta in ogni caso in una filiera del rifiuto, con tutte le conseguenze di ordine pratico che da tale qualifica discendono.
A tal fine, pertanto, si verificheranno le condizioni relative non solo alla sua produzione del CSS-Rifiuto, bensì anche a quelle relative alla sua gestione.
In conclusione, il Combustibile Solido Secondario si identifica con il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalla norma UNI CEN/TS 15359; lo stesso viene generalmente considerato rifiuto (cd. CSS-rifiuto), a meno che non ricorrano le condizioni previste per la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui all’art. 184-ter del TUA (c.d. CSS-combustibile)5.