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Al fine di un’esaustiva risposta sul tema è necessario preliminarmente sottolineare che le disposizioni in merito alla possibilità di effettuare interventi o opere in siti oggetto di bonifica, benché profilo già regolarizzato, sono state inserite nel Testo Unico ambientale con il D.L. 76/2020, cd. decreto semplificazioni.
A tal fine è stato arricchito il Titolo V della Parte IV TUA con l’art. 242-ter, il quale prevede tra le condizioni per la realizzazione di interventi e opere, che queste siano realizzate secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica e che non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del D. Lgs. 81/2008.
Pertanto, occorre una valutazione preventiva di tipo ambientale – sanitario sul rispetto di dette condizioni fornita dall’Autorità competente.
La norma tuttavia, non prevede nulla in merito alla condotta del proponente e a quali documenti debbano essere presentati, siano essi di carattere ambientale o sanitario, al fine di poter realizzare le presenti opere nel rispetto delle descritte condizioni.
Delucidazioni sul tema emergono dalle Linee Guida fornite dalla Regione Toscana per l’applicazione della novella normativa. Al riguardo, è necessario specificare che il presente documento, lungi dall’avere valore di legge, può essere apprezzato in quanto fornisce indicazioni interpretative per la corretta applicazione dell’articolo in esame.
Nelle Linee Guida in commento, in particolare, è previsto ai fini di attestare il rispetto di quanto imposto dalla recente disposizione che il proponente debba presentare all’Autorità procedente:
- documentazione attestante che l’intervento o l’opera da realizzare rientri in quelle previste dall’elenco di cui al primo comma dell’art. 242-ter.
- il progetto di realizzazione nel quale, tra l’altro, deve essere fornita la descrizione di tutte le misure atte a garantire che non vi siano interferenze tra le opere da realizzare e l’esecuzione ed il completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica- compreso l’eventuale monitoraggio previsto.
Ad integrazione del progetto, il proponente è tenuto inoltre ad allegare la seguente documentazione:
- elementi tecnici idonei a dimostrare che gli interventi in esame ricadono nel campo di applicazione dell’articolo in esame;
- modalità e tecniche di realizzazione dell’intervento, chiarendo che non interferiranno/ pregiudicheranno le attività di bonifica;
- documenti in ordine alla valutazione preventiva di tipo ambientale.
- documenti in ordine alla valutazione preventiva di tipo sanitario
- l’impegno ad inserire nel Piano di Sicurezza e Coordinamento tutte le misure (preventive e protettive) dirette alla riduzione del rischio al minimo nelle fasi lavorative, facendo specifico riferimento al contesto del sito individuato con in PDC.
È facoltà del proponente, infine, presentare, contestualmente a tali documenti, anche la CILA o SCIA laddove necessari, diversamente potrà chiedere la valutazione ambientale – sanitaria prima della presentazione di detti documenti.