Cosa introduce il Legislatore al comma 8-septies dell’art. 216 TUA?

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Il comma 8-septies è stato aggiunto all’art. 216 del Testo Unico ambientale, relativo alla procedura semplificata per le autorizzazioni alle operazioni di recupero, con il D.L. n. 91 del 24 giugno 2014[i], convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 116/2014.

La disposizione così adottata può essere scorporata in tre parti.

La prima concerne le finalità cui mira la disposizione in esame, ossia favorire un uso più efficiente delle risorse e favorire un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione. Non può non sottolinearsi la portata innovativa, anticipando la transizione economica tutt’ora in atto successiva alle direttive del cd. pacchetto economia circolare di origine sovranazionale.

La seconda parte attiene al contenuto della disposizione. Precisamente, il Legislatore prevede che i rifiuti di cui alla Lista Verde del regolamento sulle spedizioni di rifiuti[ii] possono essere utilizzati negli impianti industriali soggetti ad autorizzazione integrata ambientale di cui agli artt. 29-sexies e seguenti TUA, nel rispetto di specifiche condizioni.

Al riguardo, è opportuno specificare che nonostante il riferimento normativo sia alla Lista Verde del reg. 1013/2006/CE, in dottrina è stato chiarito che “il richiamo è nominale e non derivativo con riguardo all’origine”[iii]. In altri termini, il richiamo ai rifiuti contenuti nella “lista verde” non presuppone che gli stessi debbano necessariamente provenire da Paesi diversi, bensì fornisce una lista di rifiuti, già ricompresi nell’Allegato D della Parte IV TUA[iv], i quali potrebbero essere utilizzati in impianti soggetti ad AIA senza che siano espressamente previsti in autorizzazione.

Ciò posto, si chiarisce che le condizioni necessarie affinché ciò sia possibili sono:

  • Il rispetto del relativo BAT References,
  • Una previa comunicazione da inoltrare all’autorità competente quarantacinque giorni prima dell’avvio dell’attività.

Innanzitutto, è necessario chiarire che per BAT References (BREF) si intendono i documenti di riferimento, pubblicati dalla Commissione europea[v], finalizzati a rendere diffusa ed efficace la conoscenza delle BAT disponibili, ossia, come espressamente definite nel Testo Unico ambientale, “la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso”[vi].

La seconda condizione, invece, sembra ricollegarsi alla comunicazione di cui al primo comma del medesimo articolo 216, salvo il termine inferiore, nonché l’autorità differente, posto che questa deve indirizzarsi alla Provincia territorialmente competente.

Poste così le condizioni, l’ultima parte della norma prevede che, in tal caso, “i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione”. Potrebbe presumersi, quindi, l’esclusione dei diversi obblighi di cui alla normativa sui rifiuti, si pensi alla tenuta dei registri di carico e scarico.

In conclusione, il comma 8-septies si sostanzia in una norma potenzialmente rilevante sia in ordine al raggiungimento di un’economia circolare sia in merito alla semplificazione dei procedimenti amministrativi. Tuttavia, cela diversi profili dubbi che la rendono, ad oggi, inapplicata.


[i] Decreto-legge 24 giugno 2014, n.91. Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

[ii] Regolamento della Comunità europea del 14 giugno 2006, n. 1013/2006/CE – Regolamento del Parlamento e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti.

[iii] FICCO P., “Recupero: l’uso efficiente delle risorse autorizza “ex lege” l’ingresso della “lista verde” negli impianti soggetti ad AIA”, in Quesiti, in Rivista rifiuti n. 237 marzo 2016.

[iv] Allegato D. Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti.

[v] Art. 13 (Documenti di riferimento sulle BAT e scambio di informazioni), comma 6, Dir. 2010/75/UE: “A seguito dell’adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 5, la Commissione rende pubblico senza indugio il documento di riferimento sulle BAT e provvede affinché le conclusioni sulle BAT siano rese disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione”.

[vi] Art. 5 (Definizioni), comma 1, lett. l-ter), D. Lgs. 152/2006.

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