Contenuto
Nell’ambito delle modifiche apportate dalle Direttive 2018 sulla economia circolare è stata introdotta la nuova definizione di rifiuti alimentari, introdotta all’art. 1, par. 1, punto 3 della Direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/851/UE, che è andato a modificare l’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE mediante l’aggiunta del seguente punto:
“«4 bis. «rifiuti alimentari», tutti gli alimenti secondo la definizione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio1 che sono diventati rifiuti”.
A sua volta l’art. 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002 dispone che:
“Ai fini del presente regolamento si intende per “alimento” (o “prodotto alimentare”, o “derrata alimentare”) qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.
Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l’acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all’articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE. Non sono compresi:
a) i mangimi;
b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l’immissione sul mercato ai fini del consumo umano;
c) i vegetali prima della raccolta;
d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE;
e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio;
f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio;
g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;
h) residui e contaminanti;
i) i dispositivi medici ai sensi del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio”.
Stando al combinato disposto delle suddette norme, pertanto, per rifiuto alimentare si intende qualsiasi sostanza o prodotto destinato all’alimentazione umana, che è diventato un rifiuto in quanto colui che lo detiene se ne è disfatto, ha intenzione di disfarsene o ha l’obbligo di disfarsene.
In detta categoria rientrano, per espressa previsione normativa, le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi altra sostanza (compresa l’acqua) venga incorporata negli alimenti durante la loro produzione.
Sono invece espressamente esclusi i mangimi, gli animali vivi, i vegetali prima della raccolta, i medicinali, i cosmetici, il tabacco, le sostanze stupefacenti, i dispositivi medici e i contaminanti.
A ben vedere, i rifiuti alimentari, quindi, rappresentano una species di rifiuti organici, di cui si è voluto dare autonoma specificazione.
Le disposizioni delle direttive del 2018 sulla economia circolare, inoltre, sono state recepite nel nostro ordinamento con appositi decreti legislativi di attuazione.
Nello specifico il D. Lgs. n. 116 del 2020 ha recepito la Direttiva 2018/851/UE che ha radicalmente innovato le norme di cui alla parte IV del TUA fra le quali l’art. 183 “definizioni”.
Anche all’interno dell’art. 183 del TUA, infatti, è stata introdotta la definizione di rifiuti alimentari al comma 1 lett. d-bis) secondo cui sono rifiuti alimentari: “tutti gli alimenti di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti”.
Appare evidente, pertanto, che nell’art. 183 del TUA è stata recepita la medesima definizione di rifiuti alimentari detta dalla Direttiva 2018/851/UE del pacchetto “economia circolare”.
Anche per la normativa interna, quindi, per rifiuto alimentare si intende qualsiasi sostanza o prodotto destinato all’alimentazione umana, che è diventato un rifiuto in quanto colui che lo detiene se ne è disfatto, ha intenzione di disfarsene o ha l’obbligo di disfarsene.