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Come noto quando si parla genericamente di RAEE si intendono i rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono attualmente normati dalla Direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012 conosciuta come Direttiva RAEE1 recepita in Italia con il D. Lgs. n. 49/20142.
Ebbene, la Direttiva nel dettare i criteri di distinzione dei “RAEE provenienti da nuclei domestici” e quelli, invece, professionali, cui evidentemente vengono ricondotte diverse discipline di gestione e smaltimento, individua, di fatto, una diversa tipologia di RAEE i c.d. “dual use”.
Ed invero, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 49/2014 sono RAEE provenienti da nuclei domestici:
- “i RAEE originati dai nuclei domestici;
- i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
- i rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici”.
Da tale definizione emerge che oltre a quelli strettamente domestici sono classificati come RAEE provenienti da nuclei domestici anche quelli equiparati ad essi per natura e quantità oltre, in ogni caso, quelli che possono essere usati sia in ambito domestico che non.
Tale ultima tipologia di RAEE identifica i c.d. RAEE “dual use” ossia quei AEE che possono essere indistintamente utilizzati sia in ambienti domestici che al di fuori di essi ovvero in ambito professionale e/o commerciale. Si pensi ad un computer, un televisore, delle lampade a neon, ecc.
In base a tale definizione, dunque, i RAEE domestici sono individuati in base ad un criterio non di provenienza ma di tipologia (di AEE), ossia quelli che possono essere utilizzati sia nell’ambito domestico che al di fuori di esso devono intendersi sempre e comunque come domestici.
Nel merito, dunque, la disposizione richiamata dispone che tali tipologie di rifiuti di apparecchiature devono essere sempre considerati come RAEE provenienti da nuclei domestici.
Ciò ovviamente ne determina una gestione particolare.
Ed invero, nel caso in cui ci si occupa di tale tipologia di rifiuti è necessario conoscere l’applicazione della relativa disciplina.
Infatti se da un lato i rifiuti AEE non sono di provenienza domestica devono, tuttavia, essere gestiti come tali andando, di fatto, a costituire un panorama diverso rispetto ai RAEE strettamente domestici e quelli invece professionali.
La suddetta definizione secondo dottrina “ha indotto qualche amministrazione comunale a ritener sussistente una sorta di “assimilazione ex lege” dei RAEE professionali ai domestici o quantomeno un fondamento giuridico”4.
Ebbene, configurati come sopra, tali tipologie di rifiuti possono essere gestiti come RAEE domestici - ossia rientranti nella gestione pubblica - godendo di una disciplina sui generis che, di fatto, ne determina un identico trattamento e destino rispetto a quelli propriamente urbani.
In conclusione, i RAEE c.d. “dual use” identificati come quelle apparecchiature elettriche ed elettroniche che possono trovare collocazione indifferentemente sia in ambito domestico che professionale sono sempre classificate come RAEE di provenienza domestica e, dunque, pur non appartenendo propriamente alla categoria dei rifiuti domestici devono essere come tali gestiti.