Cosa si intende per attività di manutenzione sulle “infrastrutture a rete” ai sensi dell’art. 230, c. 1 del d.lgs. n. 152/06?

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L’art. 230 (Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture), al comma 1, del d.lgs n. 152/06 - quanto all’attività manutentiva- statuisce che: “Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell’infrastruttura a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento”.

La norma prevede, quindi, per l’attività manutentiva, una deroga alle regole generali previste in tema di deposito temporaneo, introducendo una fictio juris in merito al luogo di produzione del rifiuto, che può alternativamente coincidere con:

la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva;

la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione;

il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica1.

Da un punto di vista oggettivo la norma si applica solamente alle “infrastrutture a rete”.

Purtroppo non esistono indicazioni univoche in dottrina e giurisprudenza sul significato da attribuire al termine “infrastruttura a rete”, mancando di fatto una definizione legislativa alla quale poter fare riferimento. Secondo autorevole dottrina, l’articolo in commento sembra riferirsi non a qualsiasi opera ma solamente a quelle che, realizzando un sistema diffuso, pongono - sia per consistenza intrinseca, che per tipologia di servizio offerto – il problema di una attività territorialmente non circoscritta, stante la diffusione dell’attività sul territorio2.

La normativa si riferisce, quindi, ad attività di manutenzione stabili, esercitate su reti di vasta scala in cui sono inevitabilmente previste diverse sedi locali facenti funzione di basi operative, con rilevante produzioni di rifiuti (es. strade, acquedotti etc). Sotto un profilo soggettivo si detta una riserva a coloro che erogano ovvero forniscono un servizio pubblico. La regola derogatoria – quindi - deve ritenersi soggettivamente limitata solo a quel soggetto gestore qualificato dal godimento di un diritto pubblico che gliene attribuisce la funzione (direttamente o tramite un terzo). A tal fine si rammenta che per servizio pubblico deve intendersi “quelle attività economiche – in astratto suscettibili di essere organizzate in forma di impresa – che si caratterizzano per la loro immediata finalizzazione alla soddisfazione di un bisogno primario della collettività locale3.

Le tre possibili modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici cui si fa riferimento sono: l’esternalizzazione - mediante affidamento degli stessi a soggetti selezionati con gara; la produzione interamente in proprio da parte della stessa pubblica amministrazione; il ricorso a forme di paternariato pubblico/ privato.

In conclusione per attività di manutenzione sulle “infrastrutture a rete” ai sensi dell’art. 230, c. 1 del d.lgs n. 152/06 si intendono attività di manutenzione stabili esercitate su reti di vasta scala in cui sono inevitabilmente previste diverse sedi locali facenti funzione di basi operative, con rilevante produzioni di rifiuti.


1 Si veda l’argomentazione ampia ed esaustiva di D. Carissimi in “Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture. Analisi e contenuti dell’art. 230 del Codice Ambientale” in Digesta luglio-agosto 2016.

2 Paola Ficco, quesito n. 513 “Manutenzione: il parco eolico può essere infrastruttura”, Bollettino Rifiuti, Edizione Ambiente, Marzo 2011, n. 182 (3/2011).

3 GAROFOLI, I servizi Pubblici Locali, in Trattato di diritto amministrativo a cura di Nel Diritto Editore, ottobre 2013.

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